LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere
Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
Dott. Onofrio FITTIPALDI - Rel.Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
AXA Ass. ni S.p.A. omissis
ricorrente
contro
ISVAP – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
controricorrente e ricorrente incidentale
e
L. C.;
intimato
avverso la sentenza n. 508/00 del Giudice di Pace acquaviva delle Fonti,
depositata il 12/12/00;
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2000, il sig. L. C.
conveniva in giudizio l’AXA Comp. Ass. ni S.p.A. e l’ISVAP per sentire: a)
dichiarare illecito l’aumento del costo da lui sostenuto in relazione alla
polizza assicurativa n. 00446859, contratta con l’AXA Ass. ni S.p.A., e per
l’effetto condannare tanto la società assicuratrice quanto l’ISVAP a
corrispondere e a stornare, in suo favore, a titolo di risarcimento danno,
una somma pari al 20% del premio di polizza pagato e comunque da liquidarsi
in via equitativa nella stessa misura; b) ordinare alla compagnia
d’assicurazioni il rinnovo del contratto in corso con l’attore, alle
condizioni di prezzo giusto e conforme alla legge. Il tutto con clausola di
contenimento della domanda nelle competenze per valore dell’adito giudice di
Pace.
A sostegno della domanda, l’attore deduceva: 1) che l’autorità antitrust
aveva comminato una multa pari a 700 miliardi di lire alle società
partecipanti ad un accordo di cartello risultato e riconosciuto per ciò
stesso vietato dalla legge; 2) che la AXA era una delle 39 compagnie
assicuratrici sanzionate dall’antitrust; 3) che tale accordo aveva avuto
come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza;
4) che l’aumento risultato illecito ammontava presuntivamente al 20% del
costo totale del premio versato, tenuto conto che l’attività in violazione
della legge sulla concorrenza aveva determinato in costo polizza superiore
alla media europea e comunque illegalmente gonfiato a causa dei
comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’antitrust; 5) che era
diritto di esso attore ottenere il rinnovo del contratto in corso alle
condizioni di giusto prezzo e conforme alla legge e, in ogni caso, ottenere
un risarcimento del danno in misura pari al 20% del premio pagato e comunque
da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; 6) che l’ente di
controllo ISVAP non aveva effettuato i controlli nel modo e nell’intensità
dovuta, per il che doveva ritenersi corresponsabile del danno realizzato a
carico del di esso attore.
L’AXA, costituitasi, chiedeva in via preliminare: 1) dichiararsi
l’incompetenza funzionale e territoriale dell’adito giudicante in favore
della corte d’Appello di Torino o di Bari ex art. 33, comma 2, della L.
287/90; 2) affermarsi la nullità della citazione per indeterminatezza dei
fatti di causa; 3) disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.,
in attesa dell’esito della proposta impugnazione innanzi al TAR Lazio, del
provvedimento Antitrust 28/07/2000; 4) disporsi l’integrazione del
contraddittorio mercé la chiamata in causa di tutte le società assicuratrici
sanzionate dall’antitrust; 5) nel merito, il rigetto della domanda giacché
non provata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche la ISVAP, chiedendo in via preliminare,
dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’ago ai sensi dell’art. 37
c.p.c. in favore di quella del giudice amministrativo ex art. 7 della l.
21/07/2000 n. 205, o, in ogni caso disporsi la sospensione del processo per
consentire la proposizione dell’istanza di regolamento di giurisdizione; in
subordine, dichiararsi la nullità della citazione ex art. 164, co. 3, c.p.c.;
in ulteriore subordine, disporre l’estromissione dal giudizio dell’ISVAP per
difetto di legittimazione passiva ex art. 20, 4 co., della l. 10/10/90, e,
nel merito, il rigetto della domanda perché infondata.
Il giudice di pace, all’esito dell’acquisizione di tutta la documentazione
prodotta dalle parti, si riservava la causa in decisione sulle sole
eccezioni preliminari.
All’esito, il giudice di pace: a) disponeva l’estromissione dell’ISVAP, in
quanto ritenuto estraneo al rapporto intercorso fra l’attore e l’AXA, ed in
ogni caso di ingiustificata presenza nel giudizio, ricorrendo evidente
difetto di giurisdizione sull’operato (dedottamene omissivo) dell’ISVAP; b)
rigettava l’eccezione d’incompetenza funzionale e territoriale, ritenendo
che l’art. 33, 2 c., della l. 287/90 riguardi le azioni di nullità, di
risarcimento dei danni e i provvedimenti d’urgenza in relazione alla
violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal primo al quarto della
suddetta legge n. 287/90, e non riguardasse, invece, l’azione di
risarcimento danni derivante dal contratto intercorso tra l’attore e l’AXA
in Acquaviva delle Fonti; c) riteneva, pertanto, la competenza ordinaria di
esso giudice, anche "ratione territorii"; d) rigettava, altresì, l’eccezione
di nullità della citazione sollevata dai convenuti, ritenendo non ricorrere,
nella specie, alcuna indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda;
e) rigettava la domanda di chiamata in causa delle altre società
assicuratrici, ritenendole estranee al giudizio; f) rigettava la domanda di
sospensione del provvedimento, non ritenendo sussistere alcun profilo di
dipendenza della decisione da quella da assumersi in sede di TAR; g)
compensava interamente le spese fra l’attore e l’ISVAP, mentre rimetteva la
prosieguo del giudizio innanzi a sé ogni decisione in ordine alle spese
quanto al rapporto processuale tra l’attore e l’AXA.
Proponeva ricorso per regolamento di competenza l’AXA con atto notificato al
solo L., chiedendo che, nell’eventualità che lo strumento di gravame venisse
ritenuto inammissibile, per la ritenuta, perdurante operatività della
disposizione di cui all’art. 46 c.p.c., lo stesso venisse, in ogni caso,
trattato quale ricorso ordinario, trattandosi di pronuncia – quella del
Giudice di Pace – intervenuta in controversia di valore inferiore ai due
milioni di lire.
Non si costituiva il L., mentre il P.G., in sede di requisitoria scritta,
chiedeva che, ritenuto il ricorso inammissibile sub specie dell’art. 42
c.p.c. siccome indirizzato avverso una pronuncia del giudice di pace, lo
stesso venisse, peraltro, ritenuto convertibile in ricorso ordinario.
All’udienza del 7 dicembre 2001, il procedimento veniva trattato in camera
di consiglio e questa Corte rinviava a nuovo ruolo, disponendo
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’isvap avendo la axa
provveduto all’incombente, la causa perveniva all’odierna udienza, per la
sua trattazione pubblica.
Costituitasi, l’ISVAP, rilevata l’inammissibilità – in sé – del regolamento
di competenza, e d’altronde la sua terzietà ormai rispetto al presente
giudizio ove il gravame venga trattato come ricorso ordinario per Cassazione
(e ciò in forza del non impugnato capo dell’impugnata sentenza relativo alla
sua estromissione dal giudizio), formula – ad ogni buon conto – in
riferimento all’ipotesi di una ritenuta riviviscenza della sua posizione di
parte, ricorso incidentale teso a far valere e a far dichiarare la nullità
dell’atto di citazione introduttivo siccome formulato nei suoi confronti,
per assoluta indeterminatezza e vaghezza del titolo di avvenuta evocazione
in giudizio.
Ha depositato memoria illustrativa la AXA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso
principale proposto dall’AXA e quello incidentale subordinato proposto
dall’ISVAP.
Premesso come il ricorso principale, nella sua originaria formulazione di
regolamento di competenza, vada dichiarato inammissibile, stante, in tema di
pronunce del giudice di pace, la preclusione posta, dall’art. 46 c.p.c.,
nondimeno – giusta, del resto, esplicita richiesta contenuta nel ricorso
medesimo – esso si rende suscettibile di essere trattato come ricorso
ordinario per cassazione, concorrendo – nella fattispecie – in esso, i
requisiti sia di forma che di sostanza previsti dall’art. 360 c.p.c.
Riguardato sotto un tal punto di vista, il ricorso risulta articolato sulla
base di tre motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 33 CPV
L. 287/90, DEGLI ARTT. 5, 7 e 38 C.P.C. in relazione all’art. 360, n. 2,
c.p.c.;
2) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 316, 318 C.P.C IN
RELAZIONE AGLI ART.. 163, 164 C.P.C. PER INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA, in
riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.
III) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 295 C.P.C,, in relazione
all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.
A sostegno del I motivo 1’AXA deduce che, essendo nella prospettazione del
L. il comportamento illecito di essa AXA da individuare immediatamente
nell’aumento illecito del premio, ma mediatamente nell’essersi esso così
determinato per l’effetto della partecipazione all’ illecito accordo
anticoncorrenziale, il risarcimento del danno troverebbe la sua effettiva
ragion d’essere nella violazione dell’art. 2 della legge 287/90 vietante gli
accordi anticoncorrenziali e sanzionante gli effetti dei medesimi.
Conseguentemente opererebbe la previsione di cui all’art. 33 cpv. della
legge suddetta individuante il giudice competente nella Corte di Appello (
di Torino o di Bari a seconda che si privilegi il foro del convenuto o
quello del luogo in cui è stata sottoscritta la polizza ), e si delineerebbe
l’incompetenza funzionale e per territorio del giudice di pace di Acquaviva
delle Fonti.
A sostegno del II motivo l’AXA deduce invece la (già rappresentata in sede
di originaria comparsa di risposta) nullità dell’atto di citazione in
relazione alla incomprensibilità a suo dire — del preteso "aumento del costo
della polizza", stimato dall’attore "presuntivamente" pari "al 20% del costo
totale del premio versato", sia in relazione alla indeterminatezza del
riferimento alla polizza il cui premio sarebbe stato aumentato
illegittimamente, sia per l’assoluta genericità del preteso aumento
illecito, del quale non veniva fornita la minima giustificazione sia
fattuale che quantitativa.
Rileva l’AXA come la risposta offerta dal giudice di pace sul punto, sarebbe
del tutto tautologica, tanto più alla luce del profilo per cui due erano le
polizze coinvolte temporalmente ( una, vigente — con effetto dal 2/9/99 - al
momento della pubblicazione della decisione dell’ANTITRUST; ed un’altra,
vigente — con effetto dal 2/9/2000 — al momento della notificazione
dell’atto di citazione).
Rileva altresì l’AXA, come l’attore ( ed il Giudice, con lui) non si farebbe
carico affatto di giustificare perché mai l’aumento illecito dovesse essere
determinato presuntivamente nel 20%, a fronte dell’eccezione di corretta
applicazione della tariffa vigente ( e bloccata, per il rinnovo del
2/9/2000, in relazione al D.L. n. 70/2000 convertito in legge n. 137/2000 ).
A sostegno del III motivo ( non pi ripreso però poi in sede di memoria
illustrativa finale ) la parte ricorrente lamenta infine, il mancato
accoglimento della istanza rivolta a conseguire la sospensione del giudizio
nell’attesa della definizione del giudizio introdotto innanzi al TAR ed
avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dell’Autorità Antitrust,
irrogativo della sanzione.
Premessa l‘inammissibilità del III motivo (con il. quale la ricorrente
lamenta la mancata sospensione del giudizio nell’attesa della definizione di
quello pendente innanzi al TAR del Lazio in ordine alla impugnativa del
provvedimento dell’Antitrust), non rendendosi suscettibile di ricorso per
regolamento di competenza (e perciò neppure di una sua eventuale conversione
in ricorso ordinario per cassazione) il provvedimento del giudice di merito
che neghi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., va sottolineato
come, anche ove riguardato sotto il punto di vista dei primi due motivi, il
ricorso proposto dalla AXA non possa trovare alcun accoglimento.
Ed infatti, quanto al primo dei due motivi, va premesso innanzitutto come,
al di là dei termini ancora fluidi che caratterizzano l’ ( ancora recente ed
acerbo ) dibattito relativo alla portata effettiva ( anche ne gli aspetti
relativi ai limiti soggettivi di legittimazione al loro esercizio ) delle
azioni contemplate dal secondo comma dell’art. 33 della legge n. 287190 (
caratterizzate dalla conseguente cognizione esclusiva -in un unico grado di
merito - della Corte d’Appello territorialmente competente in ragione dei
criteri di cui agli artt. 19 e ss. c.p.c. ), con particolare riguardo
all’azione risarcitoria, esso dibattito parallelamente alle conclusioni
emerse, del resto, sia nella pionieristica esperienza statunitense che, già
nel. 1890, conosceva lo "SHERMAN ACT", sia nell’ordinamento "comunitario",
sia nelle singole esperienze ordinamentali nazionali proprie di quel più
generale contesto storico del mondo occidentale che ha conosciuto le forme
più avanzate di espressione dell’economia di mercato — consente intanto di
fissare delle prime conclusioni di massima proprio in relazione al profilo
della capacità e legittimazione del consumatore finale ad avvalersi dello
strumento risarcitorio nei riguardi dell’avvenuta violazione dei divieti
posti, nelle singole legislazioni speciali nazionali, a tutela della
concorrenza e del mercato; conclusioni che si rivelano di segno
sostanzialmente negativo.
Rispetto a tali conclusioni si impone intanto una premessa: non vengono —
ovviamente — in alcun modo in discorso opzioni angustamente e miopamente
inquadrative dei fenomeni del mercato e della concorrenza, che finiscano in
qualche modo per ignorare come, ovviamente, il consumatore finale
rappresenti egli stesso un termine imprescindibile di riferimento del più
generale fenomeno del mercato, il quale ultimo acquisisce esso stesso finale
senso proprio in funzione dello sbocco dei beni e dei servizi prodotti,
presso i consumatori finali.
Gli interrogativi sono, invece e piuttosto, di carattere più generale e si
conducono a penetrare -al di là degli auspici ricorrentemente formulati, in
molteplici sedi in ordine ad un certo tipo di conclusioni -i contenuti più
propri dei singoli ordinamenti nazionali e degli strumenti normativi
concretamente elaborati a tutela della "concorrenza" e del mercato", per
indagarne gli istituti al fine di ricostruirne le reali articolazioni ed i
conseguenti riflessi operativi.
Su questo piano, ciò che parrebbe senz’altro cogliersi nello stesso impianto
della legge n. 287/90, fin dalla illuminante premessa ‘inquadrativa"
contenuta nell’ art. 1 ("Le disposizioni delta presente legge. in attuazione
dell’art 41 delta a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica,
si applico alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle
concentrazioni di imprese che non ricadono…) è una caratterizzazione della
stessa che, assumendo pur sempre nella stessa delineazione concreta degli
strumenti operativi (vedi, ad esempio tanto per venire al tema dei cd.
"cartelli", evocato nella presente controversia — la stessa scelta
normativa, consacrata nell’ultimo comma dell’art. 2 e nel secondo comma
dell’art. 33 di privilegiare una tecnica di incidenza "repressiva" affidata,
quanto al piano più propriamente "civilistico", allo strumento della
"nullità" delle "intese" ) la prospettiva privilegiata dell’"impresa" quale
termine comunque principale del dinamismo del "mercato", tende ad assicurare
le condizioni per il più pieno e libero esprimersi della "concorrenza",
considerata in un modello che faccia conto, comunque, dei principi del
"liberiamo" -come il fattore imprescindibile per l’esprimersi delle
potenzialità e delle capacità del "mercato".
E’ in questa luce che si iscrivono - altresì - gli stessi divieti di cui
all’art. 2, i quali assumono essi stessi la prospettiva privilegiata del
modello dell’"impresa", e della concorrenza quali fattori - appunto - da
preservare rispetto a tutta una serie di eventi perturbativi quali le
possibili intese ed i possibili accordi fra singole imprese, aventi la
capacità di alterare il gioco delle condizioni per il formarsi della domanda
e dell’offerta, e per il permanere o per l’ingresso delle singole imprese
nel mercato: divieti rispetto ai quali poi la stessa legge n.. 287/90
delinea, in sede di art. 33, gli strumenti sanzionatori, i quali non possono
conseguentemente non corrispondere essi stessi, strutturalmente, a tale
prospettiva ispiratrice; il che si rende più che mai palese - ad esempio -
in relazione alla, espressamente evocata - nel secondo comma dell’art. 33 -
conseguente azione volta a conseguire sul piano civilistico una
dichiarazione giudiziale di nullità delle "intese" in questione;
dichiarazione rispetto alla quale - non a caso - si renderebbe difficilmente
configurabile, ad esempio, già sul piano fattuale, per l’intrinseca
impossibilità di conseguirne un qualsiasi diretto riflesso (data la
strutturazione di per sé stessa naturalmente meramente "obbligatoria" delle
"intese"), una qualsivoglia soglia di interesse in testa a soggetti che non
siano essi stessi partecipi di quello stesso livello operativo, e rivestano
invece la mera veste di consumatori finali, non potendo in alcun modo
reagire su di essi l’esistenza in sé delle "intese", le quali - come
strumento tecnico operativo - risultano concepite, in quanto tali, solo in
funzione di chi appunto( le imprese ) le possa concludere, e le abbia nel
concreto concluse, ed apparendo, invece, al riguardo, il possibile ruolo del
consumatore finale, chiamato piuttosto ad esaurirsi nella sollecitazione
dell’esercizio dei loro poteri da parte degli organi individuati dalla
stessa legge n. 287/90 in quella che si rivela la sua componente più
propriamente "pubblicistica".
Così ricostruiti i termini, le caratterizzazioni strutturali e le finalità
ispiratrici della disciplina di cui alla legge n. 287/90, non si vede come
mai rispetto ad essi potrebbe rendersi stravagante il solo strumento
risarcitorio previsto in stretta connessione con le azioni di nullità e di
"inibitoria" - dal medesimo secondo comma dell’art. 33; strumento il quale
non può di conseguenza - non lasciare presupporre esso stesso una tipologia
di danni strettamente connessa alle tematiche dell’impresa e della sua
presenza nel mercato.
Ciò finisce - del resto - per porsi in una linea di più generale continuità
con le caratteristiche strutturali della disciplina codicistica della
concorrenza ( art. 2595 e sa. c.c. ) così come riletta, nel tempo, alla luce
della Costituzione; disciplina la quale non contempla la legittimazione
attiva dei singoli consumatori finali.
Né ciò equivale a postulare - di fatto - l’irrisarcibilità assoluta dì ogni
e qualsiasi delle eventuali ricadute estreme di quelle intese vietate dal
legislatore in sede di 1. n. 287/90, sul "consumatore finale" ( ricadute
realizzantisi nel momento in cui quest’ultimo realizza la forma tipica di
accesso al mercato che gli è propria entrando in contatto con la singola
impresa "professionista), ma solo che: a) da un lato - tale risarcibilità
non si configurerà per il solo fatto - in sé - che, a monte della singola
operazione conclusa dal consumatore finale si ponga, dal lato dell’impresa,
l’intesa vietata, rendendosi invece necessario che, nel concreto, il
rapporto instauratosi fra il consumatore finale e l’impresa si connoti, in
tutto o in parte, nello specifico, per i caratteri della ( naturalmente,
specificamente da comprovare) antigiuridicità, per l’avvenuta violazione di
uno specifico diritto soggettivo vantato da quest’ultimo; diritto soggettivo
il quale, a sua volta e naturalmente, per tutte le considerazioni sopra
svolte, non potrà però di certo farsi discendere dal solo fatto in sé della
pregressamente intervenuta "intesa vietata"; b) da un altro lato, l’azione
risarcitoria eventualmente spettante, rivestirà, per ciò stesso, i caratteri
ordinari di un’ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari
criteri di competenza, e non quelli dell’azione ex art. 33, secondo comma
della L. n. 287/90, rimessa, in quanto tale, alla cognizione esclusiva della
Corte di Appello in unico grado di merito.
Ciò premesso in linea generale ed astratta, va sottolineato come, nel
concreto della specifica fattispecie portata all’esame di questa Corte ( e
di ciò costituisce riscontro diretto - del resto - la stessa concreta
articolazione della domanda formulata dal L., come derivabile dallo stesso
contenuto sostanziale dell’atto introduttivo ( che questa Corte è chiamata a
conoscere direttamente siccome - per i profili della dettata violazione
delle norme processuali sulla competenza -può prendere visione diretta degli
atti), vada escluso che l’attore stesso abbia inteso, di fatto, davvero
attivare il tipo di domanda risarcitoria delineata - appunto - nel secondo
comma dell’art. 33 della legge n. 287/90, rendendosi essenziali - come già -
visto - ai fini della configurabilità delle azioni in oggetto: a) una
domanda la quale transitando per la valutazione della nullità della singola
"intesa vietata" dall’art. 2 della stessa legge, o dell’avvenuto abuso di
posizione dominante previsto dall’art. 3, tenda a conseguire correlatamene
il risarcimento dei danni direttamente derivatine secondo quelli che sono i
correnti criteri di individuazione del nesso di causalità; b) la deduzione
di un profilo di diretta ed imme diata incidenza causale della intesa
ritenuta vietata o dell’abuso, nella produzione del danno lamentato, il
quale si deve rendere effetto immediato e diretto della intesa medesima, e
non di fenomeni che, pur attenendo alla vita del mercato, si pongano solo a
valle, in quanto mediati dal concreto comportamento tenuto dalle singole
imprese nella gestione di singoli e specifici rapporti intessuti
direttamente con i singoli consumatori; rapporti già presidiati in quanto
tali dalla loro logica giuridica interna.
Si dà il caso, infatti, che, nella fattispecie, al di là del tenore testuale
di taluni riferimenti contenuti anche nella prima sezione della
verbalizzazione di udienza dell’attore del 21 novembre 2000, la deduzione
stessa del supposto "accordo di cartello" si riveli, nella sua sostanza,
vaga e generica nei contenuti, così conte sostanzialmente vaga si riveli la
esplicitazione dei termini di diretto riverbero dell’accordo in questione,
nella determinazione del concreto livello tariffario conosciuto, nella sua
vicenda, dal L.; tanto da collocare, nei fatti, l’accordo in questione sul
mero sfondo dell’accaduto, e da concentrare piuttosto il nucleo problematico
dei termini giuridici della vicenda sul problema della legittimità, o meno -
nell’ambito del rapporto contrattuale relativo ad una po lizza che (fra
l’altro) la stessa AXA precisa essere stata oggetto di "rinnovo" e non di
stipula ex novo (e perciò già di per sé presidiata dalle specifiche
pattuizioni regolanti le condizioni di rinnovo alla scadenza) - dell’
aumento del premio di polizza praticatogli.
La collocazione dell’aumento di premio, nell’ambito di uno specifico
rapporto contrattuale già in atto e fatto oggetto di nero rinnovo fra le
parti, toglie, fra l’altro, ulteriore incidenza alla tesi (sviluppata
peraltro dalla ricorrente solo in sede di memoria, e Comunque di per sé non
decisiva), relativa alla configurabilità - nello specifico - della avvenuta
e dedotta violazione, non già di un’obbligazione contrattuale, ma di una
sorta dì più generale ( ma non ulteriormente esplicato, ed in ogni. caso di
portata ben più generale rispetto a quella che si pretendesse di collegare
puramente e semplicemente alla posizione del consumatore finale rispetto ai
divieti di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 287/90) diritto assoluto alla
libera determinazione dei contenuti del contratto.
Ed infatti risultano da tempo superate ( sia in dottrina che in
giurisprudenza) quelle prospettive tese a vedere, in termini alternativi ed
inconciliabili fra loro, l’esistenza di uno specifico rapporto obbligatorio
ed il caratterizzarsi, in relazione ad esso, anche di forme di
responsabilità c.d. extracontrattuale".
Né va trascurato - sempre in tema di interpretazione della domanda formulata
in concreto dal L. - come lo stesso attore, se da un lato ha evocato in
giudizio I’ISVAP (manifestamente estranea ad ogni - per le sue stesse
competenze istituzionali - possibile ingerenza in dedotti accordi di
cartello), non abbia poi evocato in giudizio le altre società assicuratrici
partecipi del dedotto accordo di cartello e formuli - anzi - specifica
domanda finale volta a conseguire ( nei confronti - ovviamente - della sola
AXA) il "rinnovo del contratto in corso", alle condizioni di prezzo giusto.
Nessuna delle indicate violazioni degli artt. 33 L.287/90, 5 e 38 c.p.c. si
rende pertanto configurabile nella fattispecie.
Del pari inaccoglibile si rivela il motivo del ricorso, posto che esso, al
di là della sua formulazione apparente, genericamente tesa a denunciare un
vizio di violazione di legge, si rivela in realtà teso, del tutto
inamissibilmente, a provocare, in questa sede di legittimità, null’altro che
un sindacato di puro merito circa la valutazione compiuta dal giudice di
pace allorché ha ritenuto esauriti, nel la fattispecie, gli estremi che
identificano i requisiti di compiutezza della domanda; valutazione rimessa
al giudice di merito e che si rende del tutto insindacabile in sede di
legittimità, ove motivata con percorso logico giuridico immune da vizi
logico giuridici. Va, al riguardo, ancora una volta ribadito - tanto più in
relazione al giudizio chiamato a svolgersi davanti al giudice di pace, il
quale si caratterizza per la riduzione al minimo dei termini di
formalizzazione dell’atto introduttivo - come aspetto del tutto distinto
rispetto al profilo della compiutezza della domanda si riveli quello della
davvero compiuta articolazione di tutti i profili che, in via di mera
ipotesi possano condurre, nel concreto, al suo effettivo accoglimento.
Quanto poi al profilo per cui il giudice di pace, nell’ambito della sua
pronuncia avrebbe omesso di giustificare perché mai la misura dell’aumento
illecito debba intendersi determinabile presuntivamente nel 20%, va da sé
che nessuna pronuncia decisiva del merito della controversia il giudice di
pace avendo adottato, la doglianza sì riveli del tutto inammissibile siccome
del tutto esulante dai termini concreti della pronuncia impugnata la quale
ha assunto a suo oggetto il mero vaglio delle eccezioni preliminari,
lasciando - natural mente - del tutto impregiudicato l’esito finale della
controversia vista nel suo merito.
Il rigetto del ricorso principale rende del tutto assorbito il motivo di
ricorso incidentale formulato solo in via gradata e subordinata dall’ISVAP;
ISVAP — del resto - la cui presenza nella presente fase del giudizio è stata
provocata (attraverso l’ordine di integrazione del contraddittorio) in
ragione di profili di litisconsorzio meramente processuale inerenti al solo
profilo della dedotta violazione delle norme sulla Competenza, non essendo
invece stata fatta oggetto di impugnazione in sè il capo della sentenza
relativa all’estromissione dell’ISVAP dal giudizio.
Ricorrono giusti motivi per un’integrale compensazione delle spese
processuali relative a questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito quello incidentale. Compensa le spese dì questa fase del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Suprema
Corte di Cassazione Il 27 giugno 2002.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002.