Ordinanza del GIP di Rossano

(11/04/2003)

Processo penale Incompatibilità del gip che ha emesso decreto penale a valutare la richiesta di patteggiamento Questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 24 comma 2, 25 comma 1 e 111 comma 2 Cost. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio camerale sulla richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p. avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna il medesimo giudice che abbia emesso il decreto penale di condanna oggetto di opposizione.

 

 

Il Giudice

Dott. Alberto Avenoso

Sentite le parti;

Rilevato che il decreto penale di condanna oggetto di opposizione con contestuale richiesta di applicazione di pena concordata salvo emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p. è stato emesso da sé medesimo in data 17.10.2002;

ritenuto che il procedimento per decreto penale integra gli estremi di un vero e proprio giudizio di merito (così Corte cost., 21/11/1997, n. 346);

ritenuto che anche la decisione di cui all’art. 444 c.p.p. integri gli estremi di un vero e proprio giudizio di merito, sia pure allo stato degli atti, tanto che il giudice può valutare di emettere sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p. (arg. ex Cass. pen., Sez. III, 10/11/1999, n.14266);

ritenuto, tuttavia, che il disposto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.p., secondo cui non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso decreto penale di condanna, debba interpretarsi nel senso che il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna non può partecipare all’eventuale successivo dibattimento (ciò emergendo dalla interpretazione complessiva del comma, giacchè in esso si prevede l’incompatibilità anche del giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare, o ha disposto il giudizio immediato, di tal che il successivo “giudizio” altro non può essere che quello cronologicamente successivo in sede dibattimentale pubblica);

ritenuta, quindi, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 34 c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3, 24, comma 2, 25, comma 1 e 111 comma 2 Cost., perché la successiva valutazione dei medesimi fatti prima in sede di emissione di decreto penale di condanna e poi in sede di valutazione della richiesta di applicazione di pena concordata, da parte del medesimo giudice delle indagini preliminari, appare chiaramente vulnerare il principio di terzietà del giudice e comunque l’inviolabile diritto (difensivo) dell’interessato ad essere sottoposto a giudizio da parte di giudice precostituito per legge che non abbia già espresso alcuna precedente valutazione di merito in ordine ai fatti oggetto di esercizio dell’azione penale da parte del P.M., con conseguente lesione del diritto di eguaglianza, trattandosi di ipotesi di incompatibilità sicuramente analoga a tutte le altre disciplinate dall’art. 34, comma 2 c.p.p. per come integrato dalle successive molteplici pronunzie della Corte Costituzionale (si richiama a titolo di esempio la sentenza della Corte Cost. n. 439 del 16.12.1993 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento: anche in tal caso si è di fronte a due giudizi che entrano nel merito dei fatti oggetto di esercizio dell’azione penale con valutazione allo stato degli atti, nel medesimo grado del procedimento);

ritenuta la questione di costituzionalità certamente rilevante nel caso che occupa, in quanto per le esposte motivazioni appare vulnerato il diritto di difesa degli imputati omiss, prima condannati da questo giudice con decreto penale di condanna e successivamente avanzanti istanza di patteggiamento (espressamente subordinata a vaglio eventuale dei presupposti per la emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p.), sottoposta al vaglio del medesimo giudice persona fisica;

P.Q.M.

Visto l’art. 23, L. 11.3.1957, n. 87;

Il G.I.P.

Sospeso il giudizio in corso;

Solleva per quanto esposto in parte motiva questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 24 comma 2, 25 comma 1 e 111 comma 2 Cost. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio camerale sulla richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p. avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna il medesimo giudice che abbia emesso il decreto penale di condanna oggetto di opposizione.

Manda alla Cancelleria di curare la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti non presenti ed alle autorità indicate dall’ultimo comma dell’art. 23, L. n. 87/57 cit..

Rossano, ordinanza emessa nell’udienza camerale dell’11.4.2003                         Il G.I.P.

                                                                                                         (dott. Alberto Avenoso)