Sentenza 17 novembre - 27 dicembre 2000
della CORTE DI CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
OMISSIS
La Corte osserva in fatto
omissis, con atto di querela datato 1 marzo 2000, esponeva al Pm di Genova che su alcuni «siti» internet erano stati pubblicati scritti ed immagini, lesivi della sua reputazione e della privacy sua e delle figlie minorenni, D. e Da.. Riferiva il D. che le due minori, nate dal suo matrimonio con T. P., erano state affidate ad entrambi i genitori al momento della separazione legale degli stessi. Successivamente, la madre aveva arbitrariamente portato con sé le due bambine in Israele, dove ella si era risposata con un rabbino, aderendo ad una «versione» particolarmente rigorosa ed «ultraortodossa» della religione ebraica. D. e Da., rintracciate dalle autorità israeliane, erano state affidate al solo padre (il D., appunto) che le aveva condotte con sé in Italia. A partire da tale momento, su alcuni «siti» internet, erano stati immessi scritti ed immagini, che riferivano ed illustravano la vicenda appena esposta, formulando giudizi estremamente negativi e diffamatori sulla personalità e sul comportamento del D. (oltre che sulloperato della autorità giudiziaria italiana), nonchè messaggi contenenti linvito, rivolto agli aderenti alla religione ebraica, a «liberare» le due minori, «tenute prigioniere» dal padre, che impediva loro di professare i culti relativi alla predetta fede religiosa.
Il Pm genovese avviava attività di indagine, ipotizzando la
commissione del reato previsto dallarticolo 35 legge 685/96 e di quello ex articolo
595 Cp. Con riferimento solo a tale secondo reato, disponeva quindi il sequestro
preventivo in epigrafe indicato, misura che il Gip non convalidava, ritenendo
insussistente il fumus del reato di diffamazione, e sostenendo che il sequestro
rappresentava uno strumento inappropriato, dal momento che scritti ed immagini su internet
possono variare continuamente. Secondo il Gip, il provvedimento era inappropriato anche in
considerazione del fatto che il sequestro avrebbe inevitabilmente colpito il provider,
la cui responsabilità, in assenza di una norma come quella di cui allarticolo 57
Cp, avrebbe potuto essere ritenuta solo a titolo di concorso nel reato (ipotesi non
coltivata dal requirente). Infine il Gip rilevava che il sequestro si sarebbe
necessariamente dovuto estendere anche al server, comportando il «blocco» di
numerosi altri «siti» del tutto estranei a quelli per i quali il Pm stava procedendo.
Il tribunale del riesame, investito dellappello del Pm, riteneva, viceversa,
pienamente sussistente il fumus criminis, mentre giudicava irrilevanti, ai
fini della convalida, tutti i rilievi relativi alla fase esecutiva del provvedimento, in
quanto non attinenti alloggetto della convalida stessa; ciò nonostante,
lappello veniva rigettato, ravvisando il giudicante il difetto di giurisdizione
della Autorità giudiziaria italiana, per il fatto che i «siti» internet di cui
sopra risultavano «pubblicati» allestero ed il reato doveva considerarsi commesso
al di fuori del territorio nazionale.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della repubblica presso il
tribunale di Genova, deducendo erronea applicazione della legge penale.
Sostiene che il reato di diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui si
manifesta la diffusione delle espressioni offensive. Orbene la diffusione costituisce
concetto e momento differente dalla pubblicazione. La diffamazione è sicuramente, secondo
la sua opinione, reato istantaneo di pura condotta, ma la condotta consiste nella
comunicazione con più persone; a tanto consegue che il reato si consuma nel momento in
cui i destinatari percepiscono le espressioni diffamatorie (consistendo in questo, in
pratica, la comunicazione). La percezione, pertanto, afferma il ricorrente, non è
levento del reato, ma ne è elemento costitutivo, in quanto fa parte della condotta
dellagente; essa non integra il danno, che viceversa si verifica nel momento in cui
linteressato, percependo le espressioni offensive che lo riguardano (ma che sono
dirette a terze persone), sente lesa la propria reputazione. Riferendo tali principi al
caso di specie, si deve giungere alla conclusione che il reato (ma non il danno) si è
perfezionato nel momento in cui il messaggio, diffuso sul «sito», viene percepito da una
pluralità di persone che a detto sito accedono. Dunque, poiché la percezione del
contenuto offensivo dei messaggi è avvenuta in Italia, il reato deve essere considerato
commesso sul territorio nazionale. Invero, larticolo 6 Cp accoglie il principio
della cosiddetta ubiquità, in base alla quale viene estesa, per quanto possibile, la
applicazione della legge italiana. Daltronde, non vi è nessuna ragione per ritenere
che la comunicazione in Italia sia avvenuta successivamente a quella verificatasi in altre
parti del mondo. Pertanto è arbitrario, per il Pm ricorrente, ipotizzare che il reato si
sia perfezionato altrove, piuttosto che nel nostro Paese.
La Corte ritiene in diritto
Allo scopo di decidere correttamente una questione, quale quella prospettata, che presenta, senza dubbio, alcuni caratteri di novità. Appare innanzitutto opportuno verificare come si caratterizzi il delitto di diffamazione consumato con quel nuovo mezzo di trasmissione-comunicazione che prende il nome di internet.
Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione la esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici (si veda, ad esempio, larticolo 623bis Cp in tema di reati contro la inviolabilità dei segreti), non ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge con riferimento a reati (e, tra questi, certamente quelli contro lonore), la cui condotta consiste nella (o presuppone la) comunicazione dellagente con terze persone. E, tuttavia, che i reati previsti dagli articoli 594 e 595 Cp possano essere commessi anche per via telematica o informatica, è addirittura intuitivo; basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse).
Se invece della comunicazione diretta, lagente «immette» il messaggio «in rete», lazione è, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dellonore. Per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dallagente. Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commessa, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che lagente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto ma non troppo ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a «connettersi»). Partendo da tale ovvia premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, lutilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dellarticolo 595 Cp (comma terzo: «offesa recata ... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»). Anche in questo caso, infatti, con tutta evidenza, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende lagente meritevole di un più severo trattamento penale. Né la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria (magari aggravata ai sensi del quarto comma dellarticolo 594 Cp), piuttosto che quello di diffamazione. Infatti il mezzo di trasmissione-comunicazione adoperato (appunto internet), certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente loffesa, ma il messaggio è diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che laddebito lesivo si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso. Daltronde, anche per altri media si verifica la medesima situazione. Unoffesa propagata dai giornali o dalla radio-televisione è sicuramente percepibile anche dal diretto interessato, ma la fattispecie criminosa che, in tal modo, si realizza è, pacificamente, quella ex articolo 595 Cp e non quella ex articolo 594.
Peraltro, la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive. Internet è, senza alcun dubbio, un mezzo di comunicazione più «democratico» (chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio «sito», ovvero utilizzarne uno altrui). Le informazioni e le immagini immesse «in rete», relative a qualsiasi persona sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo. Ma proprio questo è il nodo che qui interessa sciogliere, dal momento che, in considerazione della caratterizzazione «transnazionale» dello strumento adoperato, può apparire, in un primo momento, problematica la individuazione del luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto commesso «a mezzo internet». In realtà, una espressione ingiuriosa, una immagine denigratoria, una valutazione poco lusinghiera inserite in un «sito» web sono soggette ad una diffusione al di fuori di ogni controllo e di ogni ragionevole possibilità di «blocco», se non attraverso i mezzi coercitivi legalmente riservati alla pubblica autorità (e sempre che siano disponibili adeguati strumenti tecnici). Ma, va da sé, le procedure, appunto legali o tecniche, hanno bisogno di tempi lunghi, mentre il messaggio veicolato dal computer si propaga fulmineamente.
Per il tribunale di Genova, si è in presenza di una vera e propria lacuna legislativa, dal momento che non sarebbero perseguibili in Italia quelle azioni diffamatorie consumate tramite internet, nella ipotesi in cui la diffusione del messaggio sia partita dallestero; e ciò anche nel caso in cui il provider sia italiano. Ed invero, fatta salva la ipotesi di concorso nel reato, questultimo non è responsabile del contenuto dei di messaggi trasmessi. Osservano ancora i giudici del Riesame che non è prevista deroga ai comuni criteri di attribuzione della giurisdizione. Infatti il tetto sanzionatorio dellarticolo 595 Cp rende inapplicabili le disposizioni degli articoli 7 e 10 Cp (in tema di reati commessi allestero) mentre, per altro verso, manca una norma derogatoria della competenza come quella prevista dallarticolo 30 legge 6 agosto 1990 n. 223, che, come è noto, stabilisce che, in materia di diffamazione televisiva o radiofonica, foro competente è quello del luogo della persona offesa.
Conseguentemente, si legge nel provvedimento impugnato, nel caso di diffamazione «a mezzo internet», se la diffusione è avvenuta fuori dai confini dello Stato italiano, anche la consumazione deve ritenersi avvenuta allestero. Questo perché la diffamazione si consuma, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, nel momento in cui si verifica la diffusione della manifestazione offensiva diretta a più persone e, in caso di manifestazione separata, alla seconda persona. Quindi, quando il messaggio è stato diffuso su sito internet, benché esso sia leggibile (anche) in Italia, ciò non significa che parte della condotta si sia necessariamente verificata sul nostro territorio nazionale. Si tratta, infatti, scrive il giudice a quo, di reato istantaneo ed in Italia si è verificata solo parte della diffusione, se non la mera percezione; in tale momento (percezione da parte dellinteressato) si verifica il danno, ma non si consuma, secondo il Riesame, il reato, in quanto gli elementi costitutivi della fattispecie sono già tutti presenti.
Lassunto è errato.
Va innanzitutto chiarito che la possibilità di dare applicazione alla legge penale italiana dipende essenzialmente dalla concreta formulazione delle singole norme incriminatrici, strutturate, di volta in volta, come reati commissivi od omissivi, di danno o di pericolo, di pura condotta o di evento, ecc.
La diffamazione, contrariamente a quello che il Riesame e lo stesso Pm ricorrente affermano, è un reato di evento, inteso questultimo come avvenimento esterno allagente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione offensiva. Pertanto è sicuramente in errore il ricorrente quando, a proposito, appunto, della percezione, scrive che essa è elemento costitutivo della condotta; in realtà la percezione è atto non certamente ascrivibile allagente, ma a soggetto diverso, anche se senza dubbio essa è conseguenza delloperato dellagente.
Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano «terzi» rispetto allagente ed alla persona offesa. Sul punto, ha avuto modo di pronunziarsi, sia pure implicitamente, la giurisprudenza di questa Corte (Asn 199908118 Rv 214128; Asn 199202883 Rv 189928; Asn 198100847 Rv 147558; Asn 198100847 Rv 147405).
Per di più, nel caso in cui loffesa venga arrecata tramite internet, levento appare temporalmente, oltre che concettualmente, ben differenziato dalla condotta. Ed invero, in un primo momento, si avrà linserimento «in rete», da parte dellagente, degli scritti offensivi e/o delle immagini denigratorie, e, solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore, giorni ecc.), i terzi, connettendosi con il «sito» e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dellevento. Tanto ciò è vero, che, nel caso in esame sono ben immaginabili sia il tentativo (levento non si verifica perché, in ipotesi, per una qualsiasi ragione, nessuno «visita» quel «sito»), sia il reato impossibile (lazione è inidonea, perché, ad esempio, lagente fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente gli consente laccesso ad uno spazio web, mentre in realtà il suo messaggio non è masi stato immesso «in rete»).
Orbene, larticolo 6 Cp, al comma secondo, stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, lazione o lomissione, ovvero levento che ne sia conseguenza. La cosiddetta teoria della ubiquità, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato levento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato allestero e conclusosi (con levento) nel nostro Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano.
A tanto consegue che limpugnata ordinanza va annullata con rinvio al medesimo tribunale, che, per il nuovo esame, dovrà fare applicazione del principio di diritto sopra riportato, verificando innanzitutto se la condotta o levento del reato di diffamazione si siano verificati sul territorio nazionale; trattene quindi le necessarie conseguenze in tema di giurisdizione, si determinerà in ordine al gravame interposto dal Pm avverso il provvedimento del Gip del 13 maggio 2000.
PQM
La Corte annulla limpugnata ordinanza con rinvio al tribunale di Genova per nuovo esame.
