Sentenza Tribunale di  Rossano   4/10/2002

Premeditazione.Dolo eventuale, dolo diretto. Attenuante art 62 N6 cp Sparare più colpi di fucile da caccia calibro dodici a pallini da distanza ravvicinata in zona inguinale-perineale vuol dire accettare  l’elevatissimo (quindi probabile) rischio di morte il quale viene a concretizzare il dolo diretto

La pur apprezzabile manifestata volontà dell’omicida di devolvere parte del proprio stipendio, anche in permanenza, ai familiari dell'ucciso non si traduce di per sé in un ristoro satisfattivo del danno da determinare la concessione dell'attenuante di cui all’art. 62 n. 6) c.p.,inapplicabile comunque in presenza di un danno penale per  sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole come avviene a seguito del delitto di omicidio,  reato di danno il cui evento consiste nella distruzione del bene  giuridico  protetto, non più suscettibile  di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole (ex multis, Cass. pen., sez. I, 24.10.1996, n. 1285).

                    

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Tratto in giudizio per i reati di cui in rubrica, nell’udienza preliminare del 28.6.2002 l’imputato omissis, presente, chiedeva l’ammissione del giudizio abbreviato.

Precedentemente si costituivano parti civili i familiari superstiti della vittima, omiss Tutti venivano ammessi al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Questo Giudicante ammetteva il rito alternativo e, udite le conclusioni delle parti, nell’udienza del 4.10.2002, emetteva sentenza come da dispositivo allegato in atti.

Il capo d’accusa:

Il P.M. ha addebitato all’imputato i delitti di omicidio aggravato da premeditazione e porto illegale di arma in luogo pubblico aggravato da nesso teleologico, per avere cagionato la morte di omiss, attingendolo nella zona perineale con tre colpi di fucile da caccia semiautomatico calibro 12, la cui detenzione era autorizzata solo per attività venatoria.

Si rinvengono in atti prove sufficienti a che sia dichiarata la penale responsabilità dell’imputato.

Le fonti di prova:

Si sostanziano negli atti investigativi dei CC di Corigliano, nelle s.i.t. rese da vari testimoni, nelle dichiarazioni e memorie confessorie rese dall’imputato (dichiarazioni rese ex art. 374 c.p.p. dinanzi al P.M. alla presenza di difensore in data 28.7.2001, dichiarazioni rese al G.I.P. in sede di interrogatorio di garanzia, memoriale del 26.11.01 inviato dal omissis alla famiglia della vittima; interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p. in data 14.2.2002 con allegata memoria prodotta dall’imputato), nella consulenza tecnico-balistica e chimica-fisica disposta dal P.M., nella consulenza medico-legale disposta dal P.M..

I fatti:

Dalle suindicate fonti di prova (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dal (imputato ndr) e le s.i.t. rese dai testimoni oculari omiss; le risultanze della consulenza tecnico-balistica, che ha accertato che i residui dello sparo rinvenuti sugli stubs eseguiti sui due avambracci e sulla mano sinistra del (imputato ndr) sono compatibili con quelli presenti nei bossoli calibro 12 in sequestro certamente esplosi dal fucile sequestrato all’imputato), emerge che il giorno 28.7.2001, l’imputato attendeva la vittima omissis, direttore dell’Ufficio Postale della omissis, nei pressi del predetto Ufficio Postale, intorno alle ore 7.45. Giunto lo (vittima ndr), prima che questi entrasse nei locali dell’Ufficio Postale, il (imputato) lo affrontava con il fucile in mano (acquistato nel luglio 2001, dopo il compimento delle pratiche per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, al solo fine di compiere il delitto) e, senza proferire parola (non rispondendo neppure alla richiesta “Ragioniamo?”, formulata dalla vittima), esplodeva tre colpi da distanza ravvicinata all’indirizzo del basso ventre della vittima e comunque al disotto della cintola. Arrestata, quindi, la propria azione delittuosa, sollevava lo (vittima), lo caricava sulla propria autovettura, nel cui portabagagli riponeva l’arma del delitto, e lo trasportava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di omissis

Lo ..(vittima) decedeva poco dopo, intorno alle ore 8.15.

I fatti, così come sopra descritti nel loro materiale accadimento, sono incontestati ed ampiamente confessati dall’imputato, compresa la circostanza dell’acquisto del fucile al solo scopo di compiere l’insano gesto.

Questione più complessa si appalesa la valutazione del movente e, in definitiva, dell’elemento soggettivo, al fine della esatta qualificazione giuridica dell’evento omicidiario.

Il movente e l’elemento soggettivo:

Dichiara il ..(imputato ndr) di avere scoperto che lo ..(vittima ndr) aveva intrattenuto una relazione sentimentale con sua moglie, quantomeno dal settembre 1997 sino al termine dell’estate 1999 (epoca in cui, appunto, era venuto a conoscenza della cosa).

Sostiene, altresì, che lo (vittima) avrebbe intrapreso la relazione, approfittando di un momento di fragilità psicologica della moglie, con la quale, anche perchè colpita da un importante stato depressivo, lui stava vivendo una fase di raffreddamento del rapporto e di allontanamento. Sfruttando tale fragilità, lo (vittima) avrebbe, altresì, chiesto ed ottenuto dalla donna un prestito di L. 8.000.000, al fine di coprire un ammanco di cassa da lui provocato: circostanza, questa, appresa dal ..(imputato) in un secondo momento (autunno 2000).

Riferisce, quindi, l’imputato di avere progressivamente preso coscienza del sostanziale sgretolamento della propria vita e dei valori (familiari) in cui credeva, non riuscendo più a ricostruire il rapporto con la propria moglie, dal canto suo caduta in una china depressiva ed autolesionistica sempre più grave, non accettando l’idea della separazione; di avere contattato varie volte lo (vittima) e di avere atteso anche a lungo una sua risposta (tenendo il proprio telefono cellulare acceso anche di notte) al fine di avere da lui un chiarimento, ed anche per ottenere la restituzione della somma di denaro prestatale dalla coniuge, più che altro come gesto simbolico di resipiscenza.

Evidenzia, infine, che, a fronte della totale indifferenza mostrata dallo (vittima) e delle sempre maggiori sofferenze psichiche subite dalla coniuge, culminate nel ricovero presso il reparto di psichiatria del Presidio Ospedaliero di omissis, maturava la decisione di “…fare partecipe lo (vittima) della mia sofferenza e di quella di tutta la mia famiglia, ferendolo e specificatamente colpire all’organo genitale in modo da eliminare la sua funzione riproduttiva…” (dichiarazioni rese ex art. 374 c.p.p dinanzi al P.M., pag. 4).

Sostiene, in definitiva, la difesa del..(imputato) che il fatto omicidiario debba qualificarsi ai sensi dell’art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale) e non già ai sensi dell’art. 575 c.p. (omicidio volontario), non avendo l’imputato mai avuto l’intenzione di uccidere la vittima, bensì solo di colpirla ai genitali, di fatto evirandola.

A sostegno di tale assunto la difesa allega le dichiarazioni testimoniali della coniuge del (imputato) (“…mi disse che avrebbe avuto piacere di prenderlo per i ‘coglioni’ e strizzarcelila notizia della mia relazione extraconiugale ha distrutto moralmente mio marito, che non aveva più fiducia nella vita, e come diceva lui voleva solamente che anche lo (vittima) avesse la sua vita familiare distrutta…”), nonchè dei testi omissis, sorella dell’imputato, (“…concluse che l’unica maniera di rendergli tutto il male ricevuto era quello di castrarlo perché era questo ciò che si meritava ed in tale occasione mi esplicitò le maniere in cui gli sarebbe piaciuto farlo tra cui, ricordo, quello di castrarlo chirurgicamente con il bisturi, che escluse immediatamente poiché evidenziò l’impossibiltà della realizzazione…per cui doveva pensarne altri…Io non potevo…immaginare che mio fratello avesse avuto realmente l’intenzione di mettere in atto le sue proposizioni…Ricordo inoltre che mio fratello specificò che non desiderava assolutamente la morte dello ..(vittima) e che anzi una sua eventuale dipartita era contraria ai suoi desideri in quanto voleva che vivesse per soffrire quanto lui e la sua famiglia stavano soffrendo per colpa sua e che quindi la sua castrazione era l’unico mezzo possibile per far sì che questi capisse il male fatto…” e omissis, amico dell’imputato (“…nel corso di una delle tante conversazioni telefoniche il (imputato) mi manifestò della sua voglia di castrare lo Vittima  con le sue proprie mani mediante una sorta di intervento chirurgico che avrebbe dovuto essere eseguito coattivamente. Lo Vittima…avrebbe dovuto vivere così nella condizione di castrato…”).

Osserva questo giudicante che non vi è dubbio che la causa originaria della condotta posta in essere dal (..imputato ndr) sia stata proprio la scoperta della relazione sentimentale intercorsa tra la coniuge e la vittima, “aggravata” dalla dazione di denaro attuata dalla predetta coniuge in favore dello Vittima.

La circostanza è stata, infatti, ampiamente illustrata dall’imputato e trova conferma nelle dichiarazioni della coniuge e soprattutto dei testimoni escussi dalla difesa, sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare (in particolare del (teste..ndr), soggetto sostanzialmente estraneo alla vicenda).

Può anche ritenersi credibile che l’imputato desiderasse, invero con un’intensità tale da raggiungere livelli ossessivi, evirare lo Vittima, così da “chiudere il cerchio” e ristabilire quella sorta di “equilibrio naturale”, che nella sua distorta percezione aveva ritenuto inaccettabilmente turbato dalla condotta della vittima e soprattutto dalla successiva (asserita) indifferenza mostrata.

La moderna scienza penalistica insegna, tuttavia, che il desiderare, il volere un determinato risultato non esclude per ciò solo l’esistenza del dolo concernente un diverso, più grave evento prodotto dalla condotta dell’agente.

Invero, proprio in tema di omicidio la Suprema Corte ha specificato che il criterio distintivo tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale consiste nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è quella di uccidere la vittima. Tale volontà deve ritenersi sussistente non soltanto quando l'agente abbia agito con l'intenzione di uccidere, ma anche quando egli si è rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta che, ciò nonostante, ha posto in essere (Cass. pen., Sez. I, 03/03/1994, Mannarino; Cass. pen., Sez. I, 14/12/1992, Di Grande; Cass. pen., Sez. V, 28/05/1990, Moschetti).

La domanda che, dunque, occorre porsi nel caso di specie è se la morte dell'aggredito possa ritenersi come evento non voluto dall’imputato neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e del rischio. Ed a tali fini occorre avere come parametro di riferimento la risolutiva statuizione delle sezioni unite della Suprema Corte  (Cass. pen., Sez. un., 14/02/1996, n. 3571 Mele), secondo cui “Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicchè in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale”.

Non può, peraltro, trovarsi una risposta alla sopra indicata domanda nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi dalla difesa. Questi ultimi hanno, infatti, riferito sull’esteriorizzato desiderio dell’imputato di evirare la vittima, ma non hanno aggiunto alcun particolare che consenta di gettare luce su quanto si sia rappresentato l’imputato nel proprio intimo.

Né può ritenersi decisivo, di per sé solamente, quanto sostenuto dall’imputato, che è pur sempre soggetto inevitabilmente orientato, anche inconsciamente, all’autodifesa e, nel caso di specie, disperatamente proteso ad offrire alla collettività ed alla famiglia della vittima una giustificazione razionale al proprio gesto (atteggiamento emergente anche dal referto medico-psicologico, a firma della dott.ssa Angelina Giudiceandrea, prodotto dalla stessa difesa).

In definitiva, per accertare l’elemento psicologico, soprattutto in ipotesi di evento omicidiario, l'individuazione del processo volitivo, normalmente del tutto intimo, e della direzione della volontà che ne costituisce il risultato, non può essere effettuata  attraverso la normale indagine probatoria, e cioè un accertamento dall'esterno che prescinda dagli elementi di natura  oggettiva  concernenti  la  materialità  dell'azione,  quali, soprattutto  se  trattasi  di  morte  provocata con arma da fuoco, la parte del corpo attinta e comunque presa di mira, il numero dei colpi sparati,  la micidialità dell'arma; l'utilizzazione di tali elementi, estrinseci   all'azione   criminosa,   non   esclude,   però,  quella concomitante  e  sussidiaria,  di  altri  elementi  come  la  causale dell'azione  stessa,  i  rapporti  antecedenti  tra  l'autore  della condotta  lesiva  e  la  vittima, il comportamento antecedente ovvero contemporaneo  dei  protagonisti  in  modo  che  la valutazione della correlazione tra tali elementi e quelli concernenti la materialità dell'azione  possa  fornire  al  giudice  la dimostrazione esauriente della sussistenza della voluntas necandi ovvero della sua esclusione (così Cass. pen., 19.10.1987, Battaglino). E d’altra parte, nel caso in cui il fatto sia commesso con arma da sparo, la volontà omicida  non  deve necessariamente manifestarsi con l'esplosione di tutti i colpi di cui l'agente  e  l'arma  siano  dotati, quando sia accertato che il colpo sparato  sarebbe  stato  sufficiente a determinare la morte, se non fossero intervenuti  fatti indipendenti  dalla volontà dello stesso agente (così Cass. pen., 28.4.1989, Filippi).

Ciò premesso, ai sopra indicati fini valutativi non può prescindersi dalle risultanze delle consulenze tecnico-balistiche e medico-legale in atti.  Ed invero dai citati elaborati emerge che:

-        causa della morte dello Vittima è stata uno shock emorragico acuto secondario a gravi lesioni dei tessuti molli del bacino e degli arti inferiori, prodotte da colpi di arma da fuoco a proiettile multiplo;

-        la vittima è stata attinta da tre colpi d’arma da fuoco a proiettili multipli (fucile da caccia) calibro 12, caricato con piombo 8, che sono giunti a bersaglio in regione perineale, alla superficie mediale della coscia destra ed a quella posteriore della coscia sinistra;

-        i colpi sono stati esplosi alle spalle della vittima: due (quelli giunti in regione perineale ed alla coscia destra) sono stati esplosi, con tutta verosimiglianza, dallo sparatore in posizione sovrastante alla vittima, mentre questa si trovava bocconi a terra;

-        tutti i colpi sono stati esplosi da distanza molto breve (a seconda dei colpi, da 3-4 metri a poco più di un metro) ed hanno prodotto un notevole spappolamento dei tessuti molli del piccolo bacino e della radice della coscia sinistra con lacerazione di importanti formazioni vascolari arteriose e venose ed in particolare dell’arteria femorale e della vena femorale di sinistra; la lacerazione di ampie aree di tessuto muscolare e soprattutto di importanti vasi sanguigni quali quelli arteriosi del plesso pelvico e dei vasi femorali di sinistra, con produzione di fori-lesioni di entrata e di uscita larghi da cm 2,0 a cm 8,0 ;

-        trattandosi di colpi di fucile esplosi a breve distanza e tenuto conto delle sedi attinte, l’evento morte era da considerare altamente probabile (tanto che la vittima è giunta in ospedale praticamente agonizzante, sì che non vi è stato il tempo materiale necessaria ad approntare qualsivoglia terapia);

-        minore è la distanza di sparo, più concentrata (e quindi, pacificamente, più micidiale) è la rosata dei pallini (da m. 1,00 la dimensione della rosata è di cm 4,0 x 4,0; da m. 3,50 è di cm 10,0 x 10,0).

In sostanza, si è trattato di tre colpi esplosi a distanza ravvicinata, con arma certamente di elevata potenzialità offensiva, che hanno prodotto gravi ferite (notevole in particolare quella alla regione inguinale sinistra con foro di uscita addirittura di cm. 8,0!) in sedi delicatissime (come notoriamente sono le regioni inguinale e perineale), tali da portare in brevissimo tempo (meno di 30 minuti) all’evento morte.

Il complesso delle sopra esposte univoche circostanze, rende in primo luogo insostenibile affermare che il (..imputato ndr), che pure mai aveva detenuto armi, potesse in qualche modo essere ignaro della micidialità di più colpi di fucile da caccia calibro dodici a pallini sparati da distanza ravvicinata in zona inguinale-perineale. Le medesime circostanze, inoltre, anche tenuto conto del rancore indubbiamente conseguente all’attribuzione alla vittima, da parte del (..imputato ndr), della sostanziale distruzione della propria famiglia, consente, pacificamente, di ritenere che l’imputato, ossessionato dal desiderio (ormai giunto a livelli parossistici anche a fronte della ritenuta indifferenza della vittima) di far soffrire quest’ultima, così come lui e la sua famiglia avevano sofferto, abbia verosimilmente agito con l’intento primario di distruggere le facoltà riproduttive dello (..imputato ndr), accettando comunque pienamente l’elevatissimo (quindi probabile) rischio della morte del medesimo, pur di ottenere il risultato prefissato.

Consegue, secondo l’insegnamento della già citata Cass. pen., Sez. un., 14/02/1996, n. 3571 Mele, la prova del dolo diretto del (..imputato ndr).

Le circostanze del reato:

Si reputa, in primo luogo, sussistente la contestata aggravante della premeditazione (compatibile con l’accertato dolo diretto), intesa come particolare intensità del dolo, ovvero risoluzione criminosa, che permane  ferma  nell'animo dell'agente per un apprezzabile periodo di tempo e fino alla commissione del reato (ex multis Cass. pen., sez. I, 3.10.1997, n. 2586).

Invero, la meditata preparazione e realizzazione del gesto, mediante il conseguimento della licenza di caccia, l’acquisto del fucile, l’attesa (non solo sul luogo del delitto, ma anche, in precedenza, di un contatto da parte della vittima) e la successiva risoluta esecuzione del proposito criminoso costituiscono elementi sintomatici del tutto sufficienti per ritenere integrata l’indicata circostanza.

Evidente anche l’aggravante del nesso teleologico contestato con riferimento al delitto di cui al capo B), in quanto, per ammissione dello stesso imputato, l’arma è stata acquistata (e portata in luogo pubblico) al solo scopo di commettere il delitto di cui al capo A).

Quanto alle circostanze attenuanti (oggetto anche di specifiche richieste dalla difesa), può osservarsi quanto segue.

Non sussiste la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6) c.p., non solo perché la pur apprezzabile manifestata volontà dell’imputato di devolvere parte del proprio stipendio, anche in permanenza, ai familiari della vittima non si traduce di per sé in un ristoro satisfattivo del danno realizzato, ma soprattutto perché l’indicata circostanza solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole  il  quale,  per  ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in  pericolo  del  bene  tutelato  dalla  norma  incriminatrice, sono d'altra parte estranee all'esecuzione ed alla consumazione del reato stesso.  Ne consegue l'inapplicabilità a reati in cui il danno penale sia  per  sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, in quanto reato di danno il cui evento consiste nella distruzione del bene  giuridico  protetto, non più suscettibile  di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole (ex multis, Cass. pen., sez. I, 24.10.1996, n. 1285).

Non sussiste, altresì, l’attenuante della provocazione.

Invero, per quanto possa ritenersi che lo stato d’ira possa permanere per un certo lasso di tempo, non può ragionevolmente sostenersi che detto stato alterato possa essersi protratto per circa un anno, dopo l’avvenuta conoscenza della relazione extramatrimoniale della coniuge, non risultando essere avvenuti, nelle more, particolari fatti tali da giustificare un’improvvisa “esplosione” in esito ad un accumulazione conseguente a continuativa esposizione a stimoli psichici (arg. ex Cass. pen., sez. I, 17.2.1999, n. 6285).

Può ritenersi sussistente l’attenuante di cui all’art. 62 bis c.p..

Invero, non vi è dubbio che la distruzione dell’armonia familiare, seppure nell’ambito di un rapporto già in crisi, nonchè l’ulteriore colpo subito in esito alla conoscenza della dazione di denaro operata dalla moglie in favore della vittima (e la mancata restituzione della somma) siano circostanze che non possano non essere prese in considerazione per valutare il comunque particolare stato d’animo dell’imputato.

Apprezzabile appare anche l’intenzione (che si auspica si traduca nella realtà), manifestata per iscritto, di destinare permanentemente parte del proprio stipendio ai familiari della vittima.

La gravità del gesto compiuto, anche alla luce dei mezzi utilizzati, consente di ritenere l’indicata attenuante solo equivalente rispetto alle contestate aggravanti della premeditazione (capo A) e del nesso teleologico (capo B).

La pena e gli accessori di legge:

Possono unificarsi i contestati reati sotto il vincolo della continuazione, risultando evidente l’unicità del disegno criminoso, per avere l’imputato acquisito la licenza venatoria ed acquistato il fucile proprio allo scopo di mettere in atto l’insano gesto.

Partendo dalla ritenuta equivalenza tra attenuanti generiche e contestate aggravanti e ritenuto pacificamente più grave il delitto di cui al capo A), si reputa equo, valutate ai sensi dell’art. 133 c.p., l’incensuratezza dell’imputato, la sostanziale collaborazione offerta, la manifestata intenzione di devolvere parte del proprio stipendio ai familiari della vittima, individuare come pena-base anni ventuno di reclusione.

Si reputa, quindi, equo operare un aumento ad anni ventitré ex art. 81 cpv. c.p., tenuto conto della micidialità dell’arma illegalmente portata in luogo pubblico.

La riduzione per la scelta del rito alternativo porta alla pena definitiva di anni quindici e mesi quattro di reclusione.

All’accertata responsabilità penale del (..imputato ndr) consegue la responsabilità civile del medesimo in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da coniuge e figli superstiti della vittima, da liquidarsi in separata sede civile, non sussistendo prove sufficienti in atti per una loro completa quantificazione. Si reputa, tuttavia, equo liquidare, tenuto anche conto del pacifico elevatissimo danno morale sofferto dai familiari medesimi, a titolo di provvisionale, la somma di € 25.000,00 in favore di ciascuna delle costituite parti civili.

Segue la condanna dell’imputato alle spese processuali sostenute dalle parti civili e anticipate dallo Stato, liquidate nell’onorario come da dispositivo, oltre accessori di legge e spese tassa parere di congruità del Consiglio dell’Ordine.

Va disposta ex art. 240 c.p. la confisca dell’arma e delle munizioni in sequestro.

Va, infine, disposto il dissequestro degli indumenti e dell’autovettura Ford Orion di proprietà del (..imputato ndr), con restituzione al medesimo, non permanendo particolari esigenze probatorie.

La complessità della vicenda richiede il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il giudice dott. Alberto Avenoso;

letti gli artt. 438 e ss., 533, 535, 538, 539 e 541 c.p.p.;

DICHIARA

(..imputato ndr) Giuseppe colpevole dei reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, unificati i contestati reati sotto il vincolo della continuazione e applicata la diminuente prevista per il rito, lo condanna alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Condanna, altresì, (..imputato ndr) Giuseppe al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale di € 25.000,00 in favore di ciascuna delle costituite parti civili.

Condanna, infine, (..imputato ndr) Giuseppe al pagamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili, che liquida in complessivi € 2.600,00.

Dispone la confisca delle armi e munizioni in sequestro e la loro trasmissione alla competente Direzione di Artiglieria.

Dispone il dissequestro degli indumenti di proprietà del (..imputato ndr) e la restituzione degli stessi al medesimo.

Dispone, altresì, il dissequestro dell’autovettura Ford Orion e la sua restituzione al (..imputato ndr).

Assegna giorni 90 per il deposito della motivazione.

Rossano, 4.10.2002                                                                             Il Giudice est.

             (Dott. Alberto Avenoso)