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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE -

Sentenza 20 luglio 2001 n. 9909 -

Pres. Carnevale, Est. Forte

 

 

 

 

 

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - esclusa  AUTOMATICAMENTE e cioè senza necessità di querela di falso la rilevanza probatoria del verbale di accertamento   dell'infrazione  in presenza di un'accertata possibilità di falsa rappresentazione della realtà di fatto,

La possibilità accertata di errore vince la presunzione di veridicità  di fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti.

 

 

 


 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 dicembre 1998 il Pretore di Pesaro ha accolto l'opposizione di M.T. al verbale di contestazione della locale polizia provinciale, per violazione dell'art. 148 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere effettuato un sorpasso alla guida della sua Fiat Punto tg. AT 277 WP nei pressi di un'intersezione della strada provinciale Pesaro - Urbino percorsa nella direttrice di marcia verso Pesaro, come rilevato dai verbalizzanti il 5 novembre 1997 alle ore 8,20, mentre essi, sull'autovettura di servizio, percorrevano la medesima strada in senso inverso.

Secondo il pretore, il fatto che l'opponente alle ore 9,15 di quella stessa mattina aveva preso servizio all'Istituto Itis di Urbino, sito a 20 - 25 Km. dal luogo dell'infrazione e in direzione opposta a quella in cui marciava il veicolo per il quale era avvenuto l'accertamento e l'immatricolazione di altre vetture di tipo e marca identici a quelli dell'opponente, con targhe che si differenziavano da quella dell'auto del T. solo per l'ultima cifra del numero identificativo, costituivano circostanze che rendevano possibile l'errore nella rilevazione del numero di targa, per cui era da escludere vi fossero "prove sufficienti della responsabilità dell'opponente" ex art. 23 L. 689/81 e il ricorso doveva accogliersi, compensando le spese del giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Provincia di Pesaro e Urbino con un motivo illustrato da memoria.

Il T. si è difeso con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deduce la violazione degli artt. 23, penultimo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689 e 2697, 2699 e 2700 c.c., da parte del pretore che ha erroneamente escluso la rilevanza probatoria del verbale di accertamento della polizia provinciale di Pesaro e Urbino sui fatti in esso attestati e conosciuti senza margini di apprezzamento dai verbalizzanti.

Pur essendo vero che gli apprezzamenti e le valutazioni dei verbalizzanti non costituiscono prova piena, il giudice deve però esaminarli per esprimere il proprio giudizio e, nel caso di specie, la conferma dai verbalizzanti del loro accertamento nella prova testimoniale e la dinamica dei fatti contestati escludono l'errore nel verbale affermato dal pretore.

L'auto, operando il sorpasso, si è portata al centro della carreggiata, avvicinandosi così alla vettura dei verbalizzanti, che ne hanno rilevato la targa esattamente, come è confermato dal fatto stesso che l'auto dell'opponente è dello stesso tipo e marca di quello di cui al verbale, mentre il tempo di 55 minuti è sufficiente all'eventuale inversione di marcia e al raggiungimento della sede di lavoro alle 9,15 di quello stesso mattino, tenendo conto della fretta del T. espressa con la stessa infrazione.

In sostanza, l'insufficiente prova della responsabilità di controparte non sussiste per la ricorrente in rapporto alla genericità dell'opposizione.

Secondo il controricorrente la percezione sensoriale dei verbalizzanti può ben essere errata.

2. La ricorrente presuppone che l'errore nel riportare o rilevare la targa non possa inficiare la presunzione di veridicità di fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti.

Peraltro l'eventuale errore di fatto nella rilevazione della violazione non può non assumere rilievo nell'esaminare e valutare l'atto pubblico da parte del giudicante, non essendo necessaria la querela di falso, in mancanza di falsità materiale o ideologica di quanto accertato dai verbalizzanti che potrebbero attestare come vera una realtà perché da loro falsamente percepita così come del resto accade in ogni ipotesi di percezione sensoriale.

L'accertamento della possibile falsa rappresentazione della realtà di fatto, indipendentemente dalla querela di falso, può assumere rilievo al fine di escludere la certezza della responsabilità del preteso autore della violazione, quando l'opponente abbia dedotto di non aver commesso l'infrazione con motivi che rendano verosimile tale sua affermazione, smentendo in tal modo la verità presunta del verbale; ovviamente il T. avrebbe provato la mancanza di ogni sua responsabilità, dimostrando che all'ora dell'infrazione egli e il suo veicolo erano in altro luogo rispetto a quello dell'accertamento, ma non essendovi la prova di tale circostanza ed essendo possibile, come ritenuto con piena logicità dal pretore, un errore di percezione della targa per la circostanza di tempo connessa alla presenza sul lavoro dell'opponente circa 50 minuti dopo la pretesa infrazione e per quella d'una quasi identità della targa di cui al verbale con altre di auto di identico tipo e marca, la ratio decidendi emerge palese e pienamente comprensibile e dall'impugnazione si rileva solo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie dal giudice rispetto a quella data dalla provincia il cui ricorso è quindi infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della ricorrente.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di questo giudizio che liquida in £. 350.000 per onorari e £. 60.000 per spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2001.

Depositata il 20 luglio 2001.

 

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