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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice di Pace di Isola della Scala Dr. Cesare Rindone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 21/02/2001
DA
XX rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Merighi del Foro di Ferrara, come da mandato a
margine del ricorso intròduttivo, elettivamente domiciliato in Verona via Oberdan n.10
presso lo studio dell'Avv. Pietro Adami OPPONENTE
CONTRO
PREFETTO DI VERONA - OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa ai sensi Legge 24.11.1981, n.689.
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi
esposti, revocare l'opposto accertamento di violazione infondato ingiusto e illegittimo.
Si chiede altresì' che l'ill.mo Sig. Giudice voglia emettere ordinanza di sospensione
dell'esecuzione in corso di giudizio..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 21 febbraio 2001, XX
..impugnava il
verbale della Polizia Stradale di Verona n.772390 Q, elevato,in data 12 febbraio 2001 per
la violazione del disposto dell'art.142 comma 8 CdS, per effetto del quale al ricorrente
era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di L.635.090 e quella accessoria
del ritiro della patente di guida.
Nei motivi a sostegno del gravame il ricorrente affermava che il verbale della Polstrada
era stato originato dall'asserito accertamento della velocità di Km/h 142 (velocità
contestata Km/h 134,9 dedotta la tolleranza di legge), misurata mediante l'apparecchio
denominato "TELELASER" mod. LTI 20/20 matr.013386, in un tratto di strada con
traffico molto intenso, senza che gli accertatori avessero fornito la minima prova che la
velocità rilevata potesse attribuirsi proprio all'autovettura del XX, anche in
considerazione del fatto che l'accertamento della velocità così effettuato non presenta
i requisiti richiesti dall'art. 345 del Regolamento Codice della Strada, dato che il
predetto apparato non memorizza la velocità rilevata e non permette di ricavarla @te
fotografia, sicché si porrebbero seri dubbi sul fatto che il veicolo inquadrato nel
mirino del TELELASER usato dagli agenti accertatori il giorno dei fatti, fosse lo stesso
che poi era stato fermato.
In conclusione, chiedeva di dichiarare l'illegittimità del verbale impugnato e di
annullarne gli effetti, con vittoria di spese.
La PREFETTURA di Verona faceva pervenire solamente copia del verbale della Polstrada,
dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente al per giorni 40 e di quella con
cui era stata disposta la restituzione della patente al ricorrente, a seguito di
sospensiva degli effetti del verbale
concessa dal Giudice.
All'udienza del 1 giugno 2001 si presentava il solo procuratore del XX e nessuno per la
PREFETTURA di Verona della quale, vista la regolarità della notifica del decreto di
fissazione di udienza, si dichiarava la contumacia.
R procuratore del ricorrente si riportava ai motivi di gravame ed insisteva per
l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice. ritenuta la causa documentalmente istruita, la decideva, dando lettura del
dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Com'è noto, il TELELASER è un'apparecchiatura che viene utilizzata allo scopo di
accertare la velocità di marcia dei veicoli.
Tale apparato si compone di una sorta di cannocchiale la cui forma ricorda vagamente
quella di una telecamera, che consente all'operatore di vedere nel mirino il veicolo che
avanza verso di lui ingrandito due volte e la velocità dello stesso.
Ovviamente quando l'operatore smette di piantare l'apparato verso l'autoveicolo sul visore
scompare sia l'immagine della vettura che l'indicazione dell'ultima velocità rilevata
durante il puntamento la quale rimane però visualizzata su di un visore esterno, posto
sul lato dell'apparato, fino a quando l'operatore non avrà schiacciato di nuovo il
grilletto.
Nel caso di velocità rilevata come superiore a quella limite vigente in quel particolare
tratto di strada, l'autovettura viene fermata ed al conducente viene contestata
l'infrazione al contenuto dell'art.142 C.d.S., facendogli prendere visione della Velocità
rimasta memorizzata sul visore esterno dell'apparato.
Quest'ultima, però, come già detto, rimane evidenziata solo fino a quando l'agente non
avrà "puntato" un'altra autovettura.
Orbene, le modalità di funzionamento dell'apparato come sopra descritte e. soprattutto
quelle di contestazione all'ipotetico trasgressore cosi individuato, si prestano ad
alcune, osservazioni e fanno sorgere più di una perplessità in ordine alla loro
rispondenza alle prescrizioni contenute nell'art.345 del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada.
Tale norma, infatti, richiede che le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della
velocità debbano raggiungere "detto scopo fissando la velocità del veicolo in un
dato momento in modo chiaro ed accertabile........"
Ne deriva l'ovvia conseguenza per la quale, mostrando al conducente fermato una
determinata velocità, memorizzata su un visore per breve tempo e solo fino a quando non
si preme di nuovo il grilletto, non è possibile stabilire "in modo chiaro ed
accertabile" che la velocità ivi indicata si riferisca senza dubbio a quella che
l'automobilista stesso stava tenendo pochi attimi prima, quando è stato inquadrato nel
mirino del TELELASER.
I dubbi, infatti, scaturiscono in primo luogo dal numero elevatissimo delle autovetture
che circolano su tutte le strade italiane e, segnatamente, su quelle che consentono dì
tenere una velocità elevata, tanto da comportare una frequente violazione al disposto
dell'art.142 C.d.S., sicché risulta quanto mai difficoltoso attribuire la velocità che
appare sul minuscolo visore dell'agente proprio a quella determinata autovettura e non ad
un'altra che proceda affiancata, ovvero davanti o addirittura, dietro quella che poi viene
fermata effettivamente, tenendo conto che può trattarsi di più vetture di uguale marca e
colore e senza contare che tale sistema di accertamento della velocità non può essere
applicato per i motocicli, che non hanno una targa anteriore. in sostanza, se davanti alla
pattuglia operante col TELASER transita un motociclista a velocità di gran lunga
superiore a quella consentita, nessun addebito potrà essergli mosso, con evidente
disparità di trattamento rispetto ai conducenti degli altri veicoli, seppure a fronte di
comportamenti identici.
In più la stessa operazione di puntamento, come sopra descritta, è affidata ad un
operatore di Polizia e, quindi, in ossequio al disposto dell'art.345 del regolamento,
bisognerebbe attribuire a costui le medesime caratteristiche di "oggettività"
che solo una macchina può in effetti presentare.
La sua vista, infatti, dovrebbe essere perfetta, priva di qualsiasi miopia o astigmatismo
o qualsivoglia altro difetto e l'agente dovrebbe avere una mano fermissima, come se
l'apparato fosse posto su un treppiedi o altrimenti stabilmente fissato.
'Ancora, il "puntamento" dovrebbe avvenire in posizione perfettamente in linea,
nel senso che l'operatore dovrebbe porsi sulla medesima direttrice dell'autovettura
procedente, in modo da evitare che la misurazione sia viziata da qualsiasi angolazione,
che, invece, risulta sempre per il fatto che questo è posto ai margini della strada e
fuori dalla carreggiata, mentre l'auto procede lungo una retta che si trova quasi al
centro di essa e che può variare di attimo in attimo, a seconda della perizia del
guidatore, senza contare che, avanzando, varia in ori istante l'angolo di incidenza e,
soprattutto, la distanza intercorrente tra la vettura stessa e l'operatore.
Nella fattispecie, come si evince dalla copia del verbale inviato dalla PREFETTURA di
Verona, la rilevazione della velocità attribuita al XX è stata effettuata mentre
l'autovettura si trovava a metri 348,1 dall'agente accertatore e si può facilmente
immaginare cosa possa succedere se la mano di costui determina lo spostamento di qualche
frazione di millimetro durante il puntamento dell'autovettura.
In realtà, a quella distanza, il minimo scostamento dell'apparato in mano all'operatore
produce un notevole divario e la "risposta' dello stesso apparato in termini di
velocità espressa in Km orari può essere facilmente falsata, senza contare che quella
effettivamente rilevata può addirittura appartenere ad altro veicolo che si Trova nei
pressi.
Dunque, le osservazioni che precedono, relative al metodo di accertamento della velocità,
danno l'idea dell'astrattezza e superficialità se non di empiricità, di un tale modo di
procedere, in contrasto con il requisito della chiarezza ed accertabilità richiesto
espressamente dalla norma di cui all'art.345 del Regolamento al codice della Strada.
A ciò si aggiunga il criterio di contestazione della violazione come sopra accertata al
conducente.
A costui, in realtà, viene fatta leggere solo l'indicazione di un numero che, gli
spiegano gli accertatori, corrisponde alla velocità, riportata per pochi attimi su un
visore, senza che vi sia un qualsivoglia riscontro oggettivo, idoneo a stabilire con
certezza l'attribuibilità della velocità suddetta alla sua condotta di guida, come un
filmato o una foto che ritraggano la sua autovettura nel momento in cui avrebbe superato i
limiti di velocità esistenti in quel tratto di strada.
Il conducente fermato, quindi, si deve fidare esclusivamente della perizia di
teleoperatore dell'agente, ma in totale assenza di prove in ordine alla effettiva
sussistenza della condotta che gli viene contestata.
Orbene se vero come è vero che gli operatori in questione godono di fede privilegiata, in
ordine alle affermazioni derivanti da loro osservazione diretta, ciò che nella
fattispecie fa sorgere perplessità è la rilevante possibilità che l'accertamento prima
e la contestazione dopo, siano frutto di un involontario errore che, alla luce d quanto
sopra esposto, non si può assolutamente escludere nelle molteplici realtà.
L'incertezza in ordine alla sicura presenza di chiarezza ed oggettività, richieste
espressamente dall'art.345 Reg., nei casi di contestazione del superamento dei limiti
della velocità consentita, rilevata nei modi come sopra specificati, induce a non
considerare gli accertamenti compiuti mediante l'uso dell'apparecchiatura denominata
"TELELASER", come dotati dei due cennati requisiti.
Né alla loro mancanza può sopperirsi mediante l'indicata circostanza che l'apparato in
questione risulta omologato con apposito Decreto Ministeriale, considerata la pretesa di
chiarezza ed oggettività contenuta nella suddetta norma.
Peraltro, va aggiunto che non è stato possibile acquisire al dibattimento ulteriori
elementi di valutazione della fattispecie in esame a motivo della mancata presentazione
della PREFETTURA di Verona, seppure regolarmente citata a comparire all'udienza udienza.
Il ricorso per cui è causa va dunque accolto, con annullamento del provvedimento
impugnato e delle statuizioni in esso contenute.
Allo stesso ricorrente vanno rifuse le spese del presente giudizio, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XX, nella
contumacia della PREFETTURA di Verona,
ACCOGLIE
Il rìcorso. Condanna la Prefettura di Verona, in persona del Prefetto pro tempore, alla
rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessive £.500.000, di cui
£.50.000 per spese, oltre IVA se dovuta e contr. 2%.
Sentenza esecutiva ex lege.
Isola Della Scala, 01 giugno 2001
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