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Tribunale di Lecco sent.del
18/01/2001 |
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore dott. Patrizio Gattari, in funzione di Giudice Unico del Tribunale civile e penale di Lecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1167/1999 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da omissis contro PREFETTURA DI LECCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, SEDE -CONVENUTO-
OGGETTO: annullamento sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: "Voglia il Tribunale adito, contraiis rejectis, così giudicare: In via preliminare ed incidentale: considerare la rilevanza e la non manifesta infondatezza sollevare la questione di legittimità costituzionale dellart. 208 del D.Lgs 28571992, come modificato dallart. 109 del D.Lgs 360/1993 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 della costituzione per le ragioni sopraesposte, sospendendo il presente giudizio od inviando gli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità. In via principale e nel merito annullare lordinanza-ingiunzione impugnata, previa immediata sospensione dellesecuzione sussistendo gravi motivi, stante linfondatezza della pretesa sanzionatoria, dimostrata dallopposizione, nonché sussistendo danno grave arrecato allopponente per lesborso di somma che si ritiene non dovuta. In via istruttoria: ordinare al Comune di Dolzago ex art. 210 cpc (ed anche in via subordinata ex art. 213 cpc) di produrre in giudizio i provvedimenti amministrativi relativi alla progettazione ed al riparto del compenso incentivante la produttività per il personale comunale nellanno 1999, ivi compresi i "progetti obiettivi" predisposti, con particolare riferimento alla posizione degli agenti di Polizia Municipale. Disporre ex art. 258 cpc, ispezione dei luoghi, anche avvalendosi di un consulente tecnico; riservata ogni ulteriore istanza. In ogni caso spese, diritti ed onorari interamente rifusi. PER LA CONVENUTA: "Voglia lIll.mo Giudice adito, contrariis rejectis, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Vittorio di spese". Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Lecco depositato in data 12/8/1999 e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione delludienza a cura della Cancelleria. S.A.conveniva in giudizio la Prefettura di Lecco chiedendo lannullamento della sanzione amministrativa comminatagli con ordinanza ingiunzione del 22/7/1999 notificata il 3/8/1999 e che aveva respinto il ricorso proposto dal medesimo Sala Armando avverso un verbale della Polizia Municipale di Dolzago che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada. LAmministrazione convenuta depositava la documentazione relativa al procedimento e si costituiva confermando la decorrenza del provvedimento sanzionatorio e chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disposta C.T.U. sullapparecchio "autovelox" con cui è stata accertata la violazione al codice della strada contestata al ricorrente, la causa veniva decisa alludienza del 12/12/2000 come da dispositivo letto in udienza. Motivi della decisione Fra le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo risulta fondata quella relativa allillegittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato, conseguente allillegittimità del procedimento amministrativo da cui è scaturito per la mancata doverosa contestazione immediata allinfrazione. Dal verbale notificato risulta che lautoveicolo (Ford Fiesta tg CO ****) dellopponente, il giorno 3/4/1999, è transitato alla ore 12.38 lungo la via Provinciale del Comune di Dolzago ove vige il limite di velocità di 50 Km/h ad una velocità di 83 Km/h, riscontrata attraverso apparecchiatura "autovelox" modello AX103. I verbalizzanti, tenuto conto della riduzione del 5% della velocità riscontrata per il margine di errore insito nel sistema di rilevazione, hanno ritenuto integrata la violazione dellart. 142 co.8 cod. str. e dato atto che non si è proceduto allimmediata contestazione "ai sensi dellart. 384/1 lett. E del D.P.R. 495/92 stante la pericolosità della strada che attraversa labitato, la presenza di incroci, di passaggi e per lincolumità degli agenti e del traffico" (vd verbale in atti). Nella relazione depositata il nominato C.T.U. ing. Pietro Calvi ribadisce che lapparecchio autovelox utilizzato dai vigili di Dolzago per laccertamento dellinfrazione per cui è causa è dotato di un solo monitor che è collegato ad una fotocamera posta a circa 15 metri dallelaboratore che rileva il passaggio del veicolo. Lausiliare ha bene evidenziato nel descrivere lapparecchiatura in esame che essa consentiva agli operatori di "riscontrare immediatamente il veicolo trasgressore: udendo il segnale acustico emesso dallapparecchio; potendo leggere sul monitor il valore della velocità del veicolo trasgressore; avvertendo il funzionamento della fotocamera speciale" (vd relazione del C.T.U. depositata il 7/11/2000). Laccertamento della valutazione risulta dunque avvenuto attraverso uno strumento "autovelox" che rileva a segnale il superamento del limite di velocità contestualmente al passaggio dellautoveicolo e senza che occorra il successivo sviluppo della fotografia per accertare leccesso di velocità. Linfrazione è stata accertata in pieno giorno (ore 12.38), lungo un tratto di strada rettilineo e privo di incroci o passaggi pedonali, come è agevole rilevare dalla stessa fotografia scattata dallapparecchio autovelox oltre che dalla foto raffigurante il medesimo tratto di strada e prodotta dallopponente. In siffatta situazione è evidente lillegittimità del procedimento amministrativo per violazione del disposto degli artt. 200 e 201 cod. str. Nel caso di specie non vi era nessun motivo per non procedere alla doverosa contestazione immediata, posto che lo stato dei luoghi, lora diurna e la modesta velocità tenuta dallautoveicolo (63 Km/h riscontrati dallautovelox) ben consentivano di procedere al fermo del ritenuto trasgressore da parte degli stessi vigili accertatori mediante linseguimento o da parte di altra pattuglia avvertita attraverso ricetrasmittente. Invero, la doverosa contestazione immediata ben poteva essere eseguita nel caso in esame solo organizzando il servizio in modo più efficiente: in particolare era sufficiente che uno dei due vigili presenti si fosse posizionato accanto allapparecchio autovelox mentre laltro, distanziato di alcune decine di metri e avvertito mediante ricetrasmittente dellautoveicolo che aveva commesso linfrazione (immediatamente riscontrabile dal primo) era perfettamente in grado di fermare lautoveicolo condotto dal Sala, tanto più che questi procedeva in un tratto rettilineo ad una velocità di 63 Km/h. Nulla autorizzava in occasione dellinfrazione di cui si discute a non procedere alla contestazione immediata o a ritenere applicabile il comma 1 dellart. 201 cod. str. Tantè che nel verbale di accertamento, a giustificazione della mancata contestazione immediata, viene illegittimamente richiamato il disposto dellart. 384 lett. E) D.P.R. n. 495 del 1992 con giustificazioni del tutto generiche ("pericolosità della strada che attraversa il centro abitato" "presenza di incroci" di "passaggi pedonali" "per lincolumità degli agenti e del traffico"), alcune delle quali di difficile comprensione (incolumità degli agenti e del traffico) ed altre che possono tranquillamente essere addotte a sostegno di qualsiasi mancata immediata contestazione della violazione del limite di velocità avvenuto in centro abitato. Posto che la contestazione immediata della violazione al codice della strada è un dovere per lorgano accertatore ogni qual volta sia possibile (art. 200) e che lart. 384 D.P.R. n. 495/1992 enuclea taluna ipotesi di "materiale impossibilità della contestazione immediata, è chiaro che, ove alla doverosa contestazione immediata non si possa procedere, laccertatore verbalizzante è tenuto a motivare espressamente le concrete ragioni che nel caso di specie non gli hanno consentito di contestare linfrazione indicando gli elementi fattuali, così da consentire al destinatario della sanzione prima e agli organi deputati al controllo poi (sia in sede amministrativa che giurisdizionale) di sindacare la legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio. Nel caso in esame la sostanziale totale mancanza di motivazione di un elemento necessario per valutare la legittimità delloperato degli accertatori, a fronte come detto dallo stato dei luoghi, della velocità tenuta in concreto dallautomobilista e delle circostanze di tempo in cui è stata accertata linfrazione, si traduce in un evidente vizio di legittimità del procedimento destinato a ricadere sul provvedimento sanzionatorio opposto. In situazioni analoghe portate alla cognizione dei giudici di legittimità, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "non è illegittimo lannullamento del verbale di accertamento di uninfrazione al codice della strada, se il Prefetto, o il giudice dellopposizione alla sanzione amministrativa, con argomentato apprezzamento di fatto, ritiene che non sussistano i motivi richiesti dallart. 201, primo comma, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 286, e da indicare nel verbale, che giustifichino la notifica del medesimo al trasgressore ai sensi dellart. 14 legge 24 novembre 1981 n. 589 anziché la contestazione immediata della violazione, prescritta dallart. 200 del medesimo Decreto per consentirgli di esplicare pienamente il suo diritto di difesa. (Nella specie il giudice aveva annullato la sanzione per eccesso di velocità ai sensi dellart. 142 nono comma, accertato mediante autovelox sulla considerazione che, se il fotoradartachimetro è dotato di monitor, consente di rilevare linfrazione a distanza e con anticipo rispetto alla postazione di controllo; diversamente lapparecchio segnala la velocità al passaggio del veicolo, si che è possibile la contestazione immediata o inseguendo il trasgressore a mezzo si pattuglia apposita, o fermandolo mediante altra pattuglia a distanza dal luogo dellaccertamento, avvertita mediante ricetrasmittente)" (Cass. 2/8/2000 n. 10107). Nello stesso senso, Cassazione 3/4/2000 n. 4010, secondo cui "la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui allart. 14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt, 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dellarticolo 14 della legge n. 689/81) secondo cui è priva di effetto estintivo dellobbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone lannullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione (fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto no censurata e non ha quindi esaminato la valutazione del giudice di merito in ordine alla possibilità di contestazione immediata della violazione di superamento dei limiti massimi di velocità, accertata a mezzo di apparecchio "autovelox" che rileva e segnala leccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo davanti allapparecchio e senza bisogno del successivo sviluppo di una fotografia)" (conforme, Cass. n. 6123 del 1999). Per le ragioni esposte, attesa lillegittimità del procedimento amministrativo da cui è scaturita la sanzione pecuniaria inflitta allopponente,va annullata lordinanza prefettizia apposta. In virtù del principio della soccombenza e tenuto conto che lopposizione è stata proposta mediante un difensore, la P.A. convenuta va condannata a rifondere le spese di lite (compresi gli oneri di C.T.U. anticipati dallopponente) nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciato sullopposizione ex L. 689/1981 proposta con ricorso depositato il 12/8/1999, da S.A. nei confronti della Prefettura di Lecco, avverso lordinanza ingiunzione del 22/7/1999 notificata il 3/8/1999, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede: in accoglimento dellopposizione proposta annulla il provvedimento amministrativo impugnato; condanna la PA opposta a rifondere allopponente le spese di lite, liquidate in complessive lire 2.650.000, di cui lire 1.000.000 per esborsi (compresi oneri di C.T.U.), lire 300.000 per diritti, lire 1.200.000 per onorario e lire 150.000 per rimborso di spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge. Così deciso in Lecco il 12/2/2000. Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 2001.
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