I. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio
di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225
e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata,
a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra di una
delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le
norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L'indicazione del punteggio relatìvo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati
un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma
non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione
o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre alla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati
a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato
di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E,
D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente
di recuperare 9 punti.
A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente
per territorio, per l’aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione,
i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento (da cui derivi la decurtazione del punteggio) determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
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Avvertenza :se si viene da un motore di ricerca non si vede il codice completo con l'indice;per vedere quindi il codice nel suo insieme premete qui ) IL DIFENSORE