Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida
- Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve
avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria
del veicolo; c)l' autorizzazione per l'esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente
di guida di cui alla lettera
c), nonche' un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
- La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni
di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta, se
trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche
l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma
7.
- Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione
o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
- Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante
dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione
di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone
e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata
dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
- Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione
professionale e il certificato di idoneita', quando prescritti.
- Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla
guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 33,60 a
euro 137,55 . Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da
euro 19,95 a
euro 81,90
- Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, e dall'art.32 della legge 24 dicembre
1969, n.990, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 343,35 a
euro 1.376,55 . Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione,
da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore,
della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare,
con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo
a quello stabilito per la presentazione dei documenti.