196. Principio
di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la
sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del
veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta,
se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i
ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione
.
2. Se la
violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con
l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o
associazione privi di personalità giuridica o comunque
da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta.
4. Nei casi di
cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione
stessa.