


Codice deontologico forense
Preambolo
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai
principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e
sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del
contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro
attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Articolo 2.
Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della
reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e
oggettive, che hanno concorso a determinare l' infrazione.
Articolo 3.
Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla
volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve
essere unica.
Articolo 4
Attività allestero e attività in Italia dello straniero.
Nellesercizio di attività professionali allestero, che siano consentite dalle
disposizioni in vigore, lavvocato italiano è tenuto al
rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta lattività. Del
pari lavvocato straniero, nellesercizio dellattività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
Articolo 5.
Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un
comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti
l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l' immagine della classe forense.
III- L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o
mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
Articolo 6.
Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o
colpa grave.
Articolo 7.
Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I- - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
Articolo 8.
Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
I - In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia
necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale
assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi
del giudicato.
Articolo 9.
Dovere di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto
sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli
ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II- La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai
propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attività professionale.
IV - Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di studio, consulenti ed
investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico,
nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione
dell'atto.
V - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) alfine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per
il fine tutelato.
Articolo 10.
Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la
propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti
esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca
con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.
Articolo 11.
Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto
dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all'assistito che ha facoltà di
scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività
di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di
tale attività.
Articolo 12
Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione
dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e
complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a
svolgere quell'incarico.
Articolo 13.
Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali
è svolta l'attività.
Articolo 14
Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che
siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia
diretta conoscenza, devono essere vere.
I - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni
di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei
provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
Articolo 15.
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo
le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i
contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
Articolo 16.
Dovere di evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio
dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza
di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Articolo 17
Informazioni sullesercizio professionale
E consentito allavvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro
della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
I - Linformazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche
professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione
internazionale.
II E consentita lindicazione nei rapporti con i terzi di propri
particolari rami di attività.
III E consentita lindicazione del nome di un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
Articolo 18.
Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a
criteri di equilibrio e misura nel rilasciare
dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di
riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare
atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso,
può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal
segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini
pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le
proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi
professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo
fine di pubblicità personale.
Articolo 19.
Divieto di accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività
diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o
altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario,
una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un
cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi
ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Articolo 20.
Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici,
delle controparti.e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica.
Articolo 21 .
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo
del relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello
stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il collega
che abbia reso possibile direttamente o
indirettamente l'attività irregolare.
TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
Articolo 22
Rapporto di colleganza in genere.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del
collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei
confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la
pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il
Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei
confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche
successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti
i presenti.
Articolo 23.
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta
all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle udienze,
di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino
pregiudizio per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e
gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli
altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della
parte assistita e nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui
con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
Articolo 24.
Rapporti con il Consiglio dell'ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con
altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando
scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al
Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo
giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie
o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente
ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata
sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico
con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
Articolo 25.
Rapporti con i collaboratori dello studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
Articolo 26.
Rapporti con i praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I- L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo
stesso, dopo un periodo iniziale, un
compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di
pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di
amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di
svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27.
Obbligo di corrispondere con il collega.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da
altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare
messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza
al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di
ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Articolo 28.
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato
un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle
prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra
colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad
azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Articolo 29.
Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega
avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e'
tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività
professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori
o incapacità.
II - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega
incaricato della stessa vi consenta.
Articolo 30.
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita.
Articolo 31.
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo,
del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e
consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato
l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il
collega che gli ha affidato l'incarico.
Articolo 32.
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato
dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti
o sopravvenuti.
Articolo 33.
Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico
o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le
legittime richieste per le prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga
senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per
facilitargli la prosecuzione della difesa.
Articolo 34.
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e
ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi
specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
Articolo 35.
Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la
difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte
assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con
il consenso della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con
l'assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
Articolo 36.
Autonomia del rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi
deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne'
suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
Articolo 37.
Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un
proprio assistito.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo
mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito,
ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo
assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari
deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i
medesimi in favore di uno di essi.
Articolo 38.
Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove
sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero
incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
Articolo 39.
Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle
norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve
informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può
dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così
come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per
particolari proprie attività professionali.
Articolo 40.
Obbligo di informazione.
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico
delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da
espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è
tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni
di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento
di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto
appreso nell'esercizio del mandato.
Articolo 41.
Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio assistito o da terzi per
determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di
renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario
le somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni
scritte e ad attenervisi.
Articolo 42.
Restituzione di documenti.
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per
l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte
assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non
oltre l'avvenuto pagamento.
Articolo 43.
Richiesta di pagamento.
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il
versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso
al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività
svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso
di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme
riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni
continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile
impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.
Articolo 44.
Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita
o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche
trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il
consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a
carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora
ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di
pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1' avvocato é tenuto a
mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di
questa.
Articolo 45.
Divieto di patto di quota lite.
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione
professionale, una percentuale del bene
controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a
quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti
ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
Articolo 46.
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento
delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
Articolo 47.
Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso
adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e' necessario fare per non
pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro
difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non é responsabile per la
mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con
lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio
conosciuto. Con l'adempimento ditale formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra
attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
TITOLO IV
RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.
Articolo 48.
Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni,
é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative
giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima
di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere
accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività prestata
in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.
Articolo 49.
Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione
debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela
della parte assistita.
Articolo 50.
Richiesta di compenso professionale alla controparte.
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale,
salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla
legge.
I - In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del
proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di
inadempimento del proprio cliente.
Articolo 51.
Assunzione di incarichi contro ex clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia
trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a
quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di
notizie precedentemente acquisite.
1 - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità
del rapporto clientelare.
Articolo 52.
Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
1 - Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei
modi e termini fissati dagli organi forensi. -
II - In particolare il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti deve
procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la
persona che depone dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende
rendere. ll difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la
registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso dell'interessato.
Articolo 53.
Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con
il giudice incaricato del processo senza la
presenza del legale avversario.
II- L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti
gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III -L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o
di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare
di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti
o alla presenza di terze persone.
Articolo 54.
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Articolo 55.
Arbitrato.
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di
indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non
può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle
parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle
parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In
particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne
venga richiesto.
II- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni
rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua
autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento
dell'incarico.
Articolo 56.
Rapporto con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del
personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che
i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella
dignità. della professione.
Articolo 57.
Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad
organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di
pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
Articolo 58.
La testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze
apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità
dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e
non potrà riassumerlo.
Articolo 59.
Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi.
I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume
carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità
dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 60.
Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi
generali espressi.
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