Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento
dei veicoli.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi
tra gli enti locali;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al
Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai
compiti di istituto.».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle
seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale
o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti.».
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» e'
sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo
periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C
e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla
commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico,
a norma dell'articolo 119, comma 10, lettera c).».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129,
comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto
con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non
superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida
dei veicoli per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di
cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria B, C o
D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di
patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida
un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116,
comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non
comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e'
altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis
e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi,
che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti
psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma
5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto
definitivo.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del
comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di
revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e'
accolto, la patente e' restituita all'interessato.».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti
all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano,
comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al
momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso
una persona fisica residente in Italia.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento,
venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi.
Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di
guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che
servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce
retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli;»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti
destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione
diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita' dell'angolo
anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo' essere
espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della
distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo
supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo
177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il
dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla
rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti
solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle
macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta
tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore e'
obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia,
per i ciclomotori ed i motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi
anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in
luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei
veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono
essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi indicati
dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto
b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori
a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e'
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso
pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell'articolo
152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore e nei casi indicati
nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati
dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che
opera.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel
certificato di circolazione.»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle seguenti:
«veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori
e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento.»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.».
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei
periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per
raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere
superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle
disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla meta'.»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate.
Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il
viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della
violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative
previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del
veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonche' al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di
una attivita' commerciale.».
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei
periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per
raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere
superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»;
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate.
Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il
viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della
violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative
previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del
veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonche' al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di
una attivita' commerciale.».
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore
di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei
casi e con le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresi' di limitatore di velocita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di
velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocita'
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a
euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di
persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di
velocita' o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
limitatore di velocita' o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
687,75 a euro 2.754,15.»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo
o il limitatore di velocita' siano alterati, manomessi ovvero comunque non
funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la
piu' vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono
disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei dispositivi
stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalita' del
limitatore di velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone in solido.»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione di
veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo mancante o manomesso»;
g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui
la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del
limitatore di velocita', alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme
del capo I, sezione II del titolo VI.».
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed
un documento di riconoscimento.».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un quarto e la
corresponsione del premio di assicurazione non e' dovuta quando l'interessato
entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalita' di
radiazione del veicolo.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia
fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi,
l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del
veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei
termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento
in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia
il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo
213.».
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel
caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino
dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data precedente in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce
rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o
nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle
lettere b), f) e g) non e' necessaria la presenza degli
organi di Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.»;
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione.».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e' abrogato; nel terzo periodo le
parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo
periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle
seguenti: «la cauzione e' versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis
viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.».
3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo
nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, e' atto definitivo.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo
che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato guidare
in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la
revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in
tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino
ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di
cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai
sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in
via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita
medica di cui al comma 8.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero
quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al
comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino
all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano
le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di
cui all'articolo 186, comma 2.».
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della
violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: «o mediante moduli
cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono soppresse;
c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale nonche' di patente C, C+E,
D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare
9 punti.».
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004».
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS Attenzione : la tabella che segue è stata modificata .
La definitiva con esplicitate le infrazioni
la trovi qui
Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 2
Comma 9,1° periodo 4
Comma 9,3° periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con rif.
Al comma 5 4
Art. 145 Comma 10 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione
dei segnali stradali
di divieto di sosta e
di fermata 2
Comma 3 5
Art. 147 Comma 5 5
Art. 148 Comma 15 con
riferimento ai
commi 2 e 8 2
Comma 15 con
riferimento al comma 3 5
Comma 16, terzo
periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5 5
Comma 6 4
Art. 150 Comma 5 con riferimento
all'art.149 comma 5 5
Comma 5 con riferimento
all'art. 149 comma 6 4
Art. 152 Comma 3 2
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 4
Comma 8 2
Art. 161 Comma 2 4
Comma 4 2
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con
rif. a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3,5 e 6,con rif. a:
a) eccedenza non superiore al 10% 1
b) eccedenza non superiore al 20% 2
c) eccedenza non superiore al 30% 3
d) eccedenza superiore al 30% 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Art. 169 Comma 7 3
Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 3
Art. 172 Comma 8 5
Comma 9 3
Art. 173 Comma 3 4
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14,con rif.
al comma 7,lettera a 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con rif.al
comma 1,lettera b 4
Comma 20, con rif.
al comma 1,lettere c) 10
e d)
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Comma 2 e 2 bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5 se non ricorrono
le condizioni del secondo
periodo 4
Comma 5 se ricorrono
le condizioni del secondo
periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 4
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.