banndifensor.gif (79650 byte)

GU n. 37 del 14-02-1991

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 1997
Adeguamento della misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale
ogni triennio la misura degli onorari a vacazione spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori puo' essere
adeguata in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati;
Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento al termine del
triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quello successivo, agosto
1991-agosto 1994, e che pertanto occorre provvedere in relazione al
periodo agosto 1988-agosto 1994;
Rilevato che l'ISTAT, con nota del 5 giugno 1997, ha comunicato che
l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1994, e' pari a 37,4
per cento;
Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto
adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12
gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con decreto ministeriale;
Decreta:
Gli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980,
n. 319, sono rideterminati nella misura di L. 24.732 per la prima
vacazione e di L. 13.740 per ciascuna delle vacazioni successive.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia
Flick
p. Il Ministro del tesoro
Pennacchi

difenlogo.gif (12242 byte)