Profili di illegittimità del sistema di Autovelox.
Il sottoscritto ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, richiedendo il rinvio alla Corte Costituzionale, per una serie di illegittimità riscontrate nell’attuale normativa sugli autovelox. Si parla del modello velomatic 512, uno cioè tra quei modelli che non consentono l’immediata contestazione dell’infrazione, in quanto richiedono lo sviluppo della fotografia in un momento successivo.
Nel caso di specie, l’infrazione, così come evidenziato nello stesso verbale di accertamento, non è stata immediatamente contestata, in ottemperanza del disposto di cui alla legge 01/08/2002 n. 168 che, per agevolezza di lettura, si riporta qui di seguito:
“Art. 4. - 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.”
Detto articolo va a derogare al primo comma dell’art. 200 Cod. Str. laddove si impone che “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”.
La riserva contenuta all’art. 200 è anche riferita, dunque, al secondo comma dell’art. 4 l.168/2002.
-E’ necessario considerare attentamente la consolidata giurisprudenza (costituzionale, di legittimità e di merito) che afferma, in modo assolutamente costante, la necessità del rispetto del diritto alla difesa ed al contraddittorio, sancito solennemente dagli artt. 24, 3 e 111 Cost. (cfr.: Cass. -una per tutte- n.4010/2000; Giudice di Pace di Piacenza, 16 maggio 2000; Trib. Novara 19/09/2000; ancora Cass. N.10107/2000).
Il principio di ordine logico giuridico, sul quale a questo punto si è voluto porre l’attenzione del Giudice di Pace di Belvedere, è chiaro: non può una legge ordinaria derogare ad una (o più) norme costituzionali. Ciò invece avviene nel caso di specie: infatti, dal confronto tra il citato art. 4, secondo comma, l.168/2002 (che palesemente comprime la possibilità dell’esercizio del diritto alla difesa, al contraddittorio ed alla parità tra le parti) e gli artt. 24, 111 e 3 della Cost. (che invece tali principi enunciano solennemente) non può che rivelarsi acceso ed allarmante il contrasto. E ciò risulta ancora più palese se si considera che la previsione di cui al secondo comma dell’art. 4 l. 168/2002 è ciò che comunemente viene definita “una norma in bianco”: essa infatti demanda ad un’altra fonte subordinata (nella fattispecie, un decreto prefettizio) il compito di individuare le specifiche ipotesi in cui non è necessaria l’immediata contestazione dell’infrazione. In base dunque al dettato di cui all’art.4, è il Prefetto, con un proprio atto, a dover stabilire ove e quando il diritto costituzionale alla difesa ed al contraddittorio è limitato e compresso.
La norma contenuta all’art. 4, secondo comma, l.168/2002 è certamente incostituzionale! E ciò, dunque, per violazione dei citati artt. 24, 3 e 111 Cost. Ma il contrasto si manifesta anche in relazione all’art. 97 Cost., come tra breve si avrà modo di evidenziare.
In ordine poi all’art. 3 Cost., si eccepisce ulteriormente il difetto di costituzionalità dell’art. 4, secondo comma, l.168/2002, per violazione del principio di uguaglianza. La possibilità che ad un automobilista - percorrente un tratto stradale che non sia stato individuato dal decreto prefettizio - possa essere riconosciuto il proprio diritto alla difesa è certamente discriminante nei confronti di chi, invece, si trovi su altro tratto rientrante tra quelli di cui all’art. 4, secondo comma, l.168/2002, ove invece tale diritto viene escluso in modo preventivo ed aprioristico dal decreto prefettizio.
Alla prevedibile obiezione che ravvisi nella tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica la finalità di cui all’art. 4 l.168/2002, si eccepisce il dato di fatto - ormai palese alla collettività, e ben nota anche agli enti di tutela dei diritti degli utenti - dell’esistenza di sistemi di misurazione elettronica della velocità, i quali consentono ormai di ottenere subito l’accertamento dell’infrazione, verificando contestualmente la velocità del mezzo trasgressore: con la conseguente possibilità che l’infrazione venga accertata e dunque contestata immediatamente da una seconda pattuglia, appostata nelle vicinanze. Ciò non è avvenuto nel caso di specie qui contestato, atteso che lo strumento utilizzato dalla P.A. è di tipo Velomatic 512.
Ebbene, l’interpretazione della Costituzione, così come deve essere per le norme in materia di sicurezza pubblica, deve sempre tenere conto dell’evoluzione tecnica e del progresso effettivo dei mezzi potenzialmente utilizzabili. Se il progresso consente di far ricorso ad una tecnologia sufficientemente sviluppata, tale che da essa non si abbia a soffrire alcuna compressione dei diritti costituzionalmente sanciti, il ricorso a detta tecnologia risulta del tutto obbligatorio (e non facoltativo, come invece emerge dall’attuale sistema); ciò vale soprattutto per la Pubblica Amministrazione, alla quale è demandato il compito di porsi a tutela dei diritti della collettività, e non come antagonista delle posizioni individuali.
Ciò anche in ottemperanza di un ulteriore articolo della Carta Costituzionale: l’art. 97, che sancisce il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.
Dal combinato disposto delle norme costituzionali appena citate (artt. 24, 3, 111 e 97 Cost.), discendono alcune inconfutabili considerazioni. Invero appare assolutamente improbabile una situazione in cui in una strada statale sia impossibile il fermo del veicolo a mezzo di una seconda pattuglia, stanziata a qualche centinaio di metro dal mezzo di rilevazione elettronica della velocità, atteso che tali strade sono molto spesso ben dotate di piazzole di emergenza e di altre aperture ai margini delle carreggiate – ciò che è dimostrato dall’agevolezza con cui si hanno gli appostamenti di auto della polizia contenenti gli ‘autovelox’ -. Ma l’abnormità e l’illegittimità dell’attuale sistema sta proprio nell’individuare tali situazioni di impossibilità del fermo in modo aprioristico – così come avviene attraverso il decreto del Prefetto -, e con riferimento non a specifiche aree stradali di pochi metri, bensì ad intere tratte di estesi chilometraggi, come nella fattispecie che qui si contesta.
L’impossibilità del fermo dell’autovettura va valutata casisticamente, di volta in volta (secondo un criterio di impossibilità oggettiva, così come lascia intravedere la dizione dell’art. 200 Cod. Strada), ed in relazione soprattutto agli strumenti tecnici utilizzabili – e non sulla scorta di quelli effettivamente utilizzati - dalla Pubblica Amministrazione. Facile sarebbe altrimenti per un ente pubblico ricorrere ad uno strumento elettronico poco moderno al solo fine di trovare una facile giustificazione per la compressione del diritto alla difesa del cittadino: tanto più che tali strumenti meno garantistici sono anche più economici! La Pubblica Amministrazione, invece, proprio in virtù dell’art. 97 Cost., è chiamata a valersi delle attrezzature meglio rispondenti al rispetto dei valori inviolabili della Costituzione, in relazione alle potenzialità effettivamente poste a sua disposizione dal progresso tecnologico. Ammettere, altrimenti, la possibilità per qualsiasi ente pubblico di valersi di strumenti ormai vetusti e primitivi – fra l’altro, in regimi di concessione con soggetti privati appaltatori, ed in misure di percentuali sugli utili! Sic – paleserebbe ancor di più l’ingiustizia del sistema. Il paradosso è che secondo questo sistema, l’automobilista che incorre in un’amministrazione che non ha potuto/voluto procurarsi un autovelox di ultima generazione viene discriminato rispetto all’automobilista di una zona più … “ricca”! Con manifesta violazione dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e dell’art. 97 (principio di buon andamento dell’amministrazione), e conseguente necessità di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4, secondo comma! La legittimità della sanzione non può dipendere dal tipo di strumento usato dalla PA, la quale non può avere questa discrezionalità di scelta nel modello di autovelox da utilizzare, sì da creare disparità fra gli automobilisti. L’utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione degli strumenti necessari al realizzo completo dei diritti costituzionali risponde ai principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Subordinare l’esercizio di un diritto costituzionale ad oneri economici della P.A., è assolutamente proprio di uno stato primitivo e totalitario, e palesa la vessatorietà del sistema di accertamento delle infrazioni al codice della strada.
Nel quadro complessivamente illustrato, è dunque necessario riconoscere che l’art. 4, secondo comma, della l. 1 agosto 2002 n. 168 è incostituzionale per violazione degli art. 3, 24, 97 e 111 Cost.
In via subordinata, nello stesso ricorso si è eccepito il difetto di titolarità della Polizia municipale di Belvedere ad esercitare attività accertativa e sanzionatoria lungo il tratto di strada interessato. Si tratta, infatti, di strada statale di proprietà di ente diverso dal Comune di Belvedere e, pertanto, ai sensi dell’art. 12 del C.d.s., sottratta all’esercizio dei servizi di polizia stradale da parte della Polizia Municipale, in mancanza di accordi tra gli enti (accordi di cui non v’è alcuna menzione nel verbale di irrogazione della sanzione). Inoltre, poiché gli agenti di P.M. mantengono le attribuzioni di legge (art. 5 l. 65/1986) solo nell’ambito del territorio comunale, ed ogni attività amministrativa compiuta su territorio appartenente ad altro ente deve ritenersi priva di valenza giuridica, il verbale opposto deve qualificarsi inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace.
In ultimo si è eccepito la mancata indicazione, sul retro della tabella che prescrive la velocità di 70 Km/h, degli estremi dell’ordinanza di apposizione, che costituisce, ai sensi dell’art. 38 Cod. Str. e dell’art. 77 del Regolamento di Esecuzione, il presupposto legale della prescrizione e, di conseguenza, dell’esercizio del potere sanzionatorio in caso di inosservanza della disposizione.
E’ di tutta evidenza, infatti, che la mancata indicazione degli estremi dell’ordinanza di apposizione del segnale connota di illegittimità la prescrizione ivi rappresentata: tale omissione è indicativa o della mancanza dell’ordinanza stessa (e quindi dell’illegittima apposizione del segnale) o, comunque, priva il segnale dell’unico elemento idoneo (anche in ossequio all’obbligo di trasparenza imposto all’amministrazione) a dimostrare l’esistenza e la regolarità del procedimento di formazione della volontà dell’amministrazione. Dalla palese violazione della prescrizione del Cod. Str. da parte dell’ente municipale consegue la caducazione ex tunc di qualsivoglia profilo di illicieità amministrativa (rectius, di responsabilità contravvenzionale) in capo all’opponente, nel rispetto di un canone generale di tutti gli ordinamenti giuridici: il principio secondo il quale da un comportamento illegittimo non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dello stesso o per chi ne è stato parte.
Tale conclusione, del resto, ha già trovato l’avallo della giurisprudenza di legittimità e di merito: “In tema di circolazione stradale, la mancata osservanza di cartelli segnalatori cui difetti la legittimità non costituisce causa di responsabilità contravvenzionale” (Cass. Pen. Sez. IV, 12/02/1981 n. 940, fattispecie in tema di inosservanza del divieto indicato con cartello apposto in mancanza di relativa ordinanza). Ed ancora: “In tema di circolazione stradale, la situazione di illegittimità attinente l’irregolare apposizione di un segnale stradale (…) nel caso di violazione della relativa prescrizione, esonera dalla responsabilità contravvenzionale (ovvero d’illiceità amministrativa) …” (Cass. Pen. Sez. IV 09/03/0989 n. 3594). Infine: “La situazione di illegittimità attinente l’irregolare apposizione di un segnale stradale esonera il conducente di un veicolo – nel caso di violazione della relativa prescrizione – dalla responsabilità contravvenzionale” (Pret. Salerno, Sez. Dist. Eboli 28/04/1994).
[E’ bene avvertire che nell’atto di ricorso bisognerà chiedere la previa sospensione degli effetti del verbale di accertamento, delle sanzioni e pene accesorie che da questo dovessero discendere (onde evitare esecuzioni forzate e aggravi economici per calcoli di interesse, nelle more del giudizio).]
Avv. angelo Greco
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