Modifiche al Codice della Strada. Approvazione della legge
di conversione del decreto legge n. 151/2003. Prime disposizioni operative.
Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 186 di oggi, è stata pubblicata la
legge 1 agosto 2003 n. 214 con la
quale è stato convertito il decreto legge 27.6.2003 n. 151 che reca modifiche al
Codice della Strada, della quale si allega il testo per immediata consultazione
(all. 1).
La legge, che entrerà in vigore domani, introdurrà significative novità rispetto
al testo del decreto legge, su numerosi ambiti d'interesse degli organi di
polizia stradale.
Con la presente circolare, nell'illustrare, attraverso la
nota allegata (omissis), le principali novità, si forniscono le prime
indicazioni operative sulle tematiche di più immediato impatto per gli organi di
polizia stradale, riservandosi di fornire, sulle restanti problematiche,
ulteriori direttive.
1. PATENTE A PUNTI
La legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche alle procedure di
applicazione della patente a punti contenuta nell'art. 126-bis CdS. Allo scopo
di fornire più dettagliate disposizione operative sull'argomento, in data
odierna, con circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1,
sono state impartite le indicazioni necessarie a garantire il funzionamento del
meccanismo della decurtazione dei punti, sulla quale si richiama l'attenzione
per il corretto adempimento.
2. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (modifica dell'art.12 CDS)
Secondo la nuova disposizione dell'art. 12 comma 3 bis, le persone abilitate dal
Ministero dell'Interno ad effettuare le scorte tecniche a trasporti eccezionali
possono svolgere compiti di polizia stradale di scorta e di regolazione del
traffico.
La modifica consente a questi soggetti, che non potevano svolgere funzioni di
regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare convogli eccezionali
di notevoli dimensioni, di esercitare funzioni che in precedenza erano
attribuite, in via esclusiva, agli organi di polizia stradale. Al riguardo si fa
riserva di fornire indicazioni applicative e procedurali con successiva
circolare.
3. SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER MANCANZA
DI ASSICURAZIONE (modifica all'art. 193 CDS)
Con la modifica dell'art. 193 CdS, si è previsto che l'organo di polizia
stradale che accerta la violazione relativa alla mancata copertura assicurativa
del veicolo ordina che la circolazione sulla strada del veicolo stesso sia fatta
immediatamente cessare e che questo sia in ogni caso trasportato e depositato in
luogo non soggetto a pubblico passaggio.
La modifica lascia intendere che, in deroga a quanto previsto dall'art. 213 CdS
per gli altri casi in cui si applica la misura, il veicolo sottoposto a
sequestro per la violazione dell'art. 193 CdS, possa essere affidato in custodia
al proprietario o al altro soggetto che esercita sullo stesso veicolo un diritto
reale. Sull'argomento, si ritiene che, nell'individuazione del soggetto a cui
consegnare il veicolo in custodia e del luogo in cui il veicolo deve essere
conservato, non possa prescindersi dalla valutazione dei requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti per l'esercizio della custodia amministrativa di veicoli
come sarà meglio precisato nel successivo punto 4.
La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa è
ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è
dovuta quando l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della
violazione, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del
veicolo.
L'attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l'organo
accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione al proprietario
dopo aver verificato che nulla osta all'operazione di demolizione, che il
proprietario ha versato la prescritta cauzione e che il veicolo può essere
trasportato presso il centro di raccolta in condizioni di sicurezza, cioè dopo
l'attivazione di una polizza assicurativa provvisoria o attraverso il trasporto
su un altro veicolo idoneo. In tali casi, l'organo di polizia stradale
restituisce i documenti ritirati al momento dell'accertamento dell'illecito,
autorizzando con atto scritto il proprietario, a far circolare il veicolo, con
tempi, con modalità e su un percorso prestabilito. La violazione delle
prescrizioni così impartite, salvo la responsabilità penale per violazione degli
obblighi di custodia, fa insorgere in capo alla persona che conduce il veicolo,
l'illecito previsto dall'art. 213 CdS.
La somma versata a titolo di cauzione dovrà essere incamerata dall'organo
accertatore e depositata presso i propri uffici, assolvendo a tutte le vigenti
procedure amministrative contabili, per essere restituita all'avente diritto,
decurtata della somma necessaria alla copertura della sanzione amministrativa
ridotta e delle eventuali spese sostenute dall'organo stesso, solo dopo
l'esibizione della ricevuta di demolizione.
Fuori dei casi sopra indicati, la restituzione del veicolo sequestrato, quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta e
corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è disposta
direttamente dall'organo di polizia che ha accertato la violazione.
4. FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO (modifica dell'art.214 CdS)
Le modifiche apportate all'art.214 CdS dalla legge 1 agosto 2003 n. 214 hanno
previsto che il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo
amministrativo possa essere affidato in custodia all'avente diritto
(proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene).
L'attuazione della nuova norma richiede, da parte dell'organo di polizia
stradale che applica la sanzione accessoria, la valutazione della concreta
possibilità, da parte del soggetto nominato custode, di conservare il bene che
gli è consegnato in condizioni tali da garantire l'effettivo valore afflittivo
della sanzione .
Pertanto, sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla vigente
normativa per la nomina a custode amministrativo (art.7 DPR 22 luglio 1982 n.571),
si potrà procedere all'affidamento del veicolo al proprietario o ad altro
soggetto avente diritto, anche in un momento successivo rispetto
all'accertamento, solo quando questi non sia manifestamente in stato di ebbrezza
o di alterazione psichica e non sia sottoposto a misure di prevenzione detentive
o di sicurezza. Inoltre, secondo la previsione del comma 1 dell'art.214 CdS,
appare indispensabile che il custode sia anche persona maggiorenne.
Parimenti, è necessaria una valutazione dell'idoneità del luogo in cui il
veicolo sarà custodito in modo da acclarare che offra tutte le garanzie atte ad
impedire che il veicolo stesso possa circolare e che l'organo di polizia
stradale possa controllare, in ogni momento, l'effettiva osservanza degli
obblighi di custodia. In particolare, l'affidamento al proprietario o ad altro
soggetto avente diritto potrà essere realizzato solo se questi attesta, anche
con dichiarazione resa nelle forme previste per l'autocertificazione, di avere
la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio, situato nel
territorio italiano ove possa esercitare concretamente gli obblighi di custodia
che gli competono e nel quale il veicolo può essere ricoverato per tutto il
periodo di durata del fermo amministrativo.
Quando esistono le condizioni sopraindicate, in mancanza delle quali si
applicano le disposizioni generali che prevedono la custodia presso depositerie
autorizzate, l'organo di polizia che provvede a disporre il fermo, ritira i
documenti di circolazione, annotando la circostanza nel verbale di contestazione
con l'espressa previsione che, trascorso il periodo di fermo amministrativo, il
veicolo potrà circolare senza gli stessi solo per il tragitto necessario per
raggiungere il posto di polizia presso il quale dovranno essere ritirati e che
potrà anche essere concordato con il custode al momento dell'affidamento del
veicolo.
In occasione dell'affidamento dovrà essere redatto apposito verbale, aggiornato
successivamente al momento della riconsegna, con il quale la persona nominata
custode sarà resa edotta dei doveri e delle responsabilità che assume con la
custodia, richiamando le disposizioni del codice penale che puniscono il custode
che non vi adempia correttamente.
5. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO O PER
CONDUCENTI STRANIERI (modifica dell'art.207 CdS).
La procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di
veicoli immatricolati all'estero (Paesi U.E., Paesi dello Spazio economico
europeo, Paesi extra UE) è stata modificata stabilendo che deve essere sempre
disposto il fermo amministrativo del veicolo, quale conseguenza diretta del
mancato versamento della cauzione dovuta, nel caso in cui il conducente non
effettui il pagamento immediato della sanzione pecuniaria dovuta per una
violazione al Codice della Strada.
La nuova procedura, che è stata estesa anche al caso in cui un conducente munito
di patente extracomunitaria guidi un veicolo immatricolato in Italia, prevede la
misura del fermo amministrativo del veicolo come strumento cautelare per
ottenere il pagamento della sanzione e, quindi, non consente di richiamare
l'applicazione delle disposizioni dell'art.214 CdS, come modificato dalla legge
di conversione del decreto-legge 151/2003 che, invece, sono riferibili al fermo
quale sanzione accessoria conseguente, per un tempo determinato, all'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria.
In tali casi, perciò, il veicolo dovrà essere ricoverato presso uno dei luoghi
indicati dall'articolo 8 del DPR 571/82.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA