Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S. -
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e
dell'Immigrazione,
Circolare 12 agosto 2003 (N. 300/A/1/44248/109/16/1)
Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le
disposizioni che disciplinano la patente a punti contenute nell'articolo 126-bis
del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n.
9, come modificato dal
decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie
generale n. 149 del 30.6.2003.
La conversione in legge del citato decreto-legge ha introdotto ulteriori
modifiche all'articolo 126-bis CdS che richiedono la rivisitazione delle prime
disposizioni attuative impartite da questo Dipartimento con la circolare prot.
n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003 che, dalla data di entrata in
vigore della citata legge di conversione, è a tutti gli effetti sostituita dalla
presente. Allo scopo di renderne uniforme l'applicazione, sono di seguito
disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase
dell'accertamento dell'illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i
contenuti e le modalità della comunicazione dell'illecito all'Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
1. Funzionamento dell'istituto della patente a punti
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza
stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente
in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un
numero iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in
un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30
punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il
conducente subisce le decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni
realizzate nel tempo, determina l'obbligo di revisione della patente, cioè la
ripetizione dell'esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la
permanenza nel conducente dell'abilità tecnica alla guida e della conoscenza
delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica
dell'idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita
l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell'art. 225 CdS, con
il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e
di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2
dell'art. 126-bis CdS.
2. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all'articolo 126-bis CdS, come modificata dall'art. 7, c. 10
del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge con modificazioni - che si
acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna
della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia,
nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell'Unione Europea che
abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il
riconoscimento dell'originario documento di guida: sul piano operativo
queste patenti recano gli estremi dell'operazione di riconoscimento su
un'etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal
D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell'applicazione delle
misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente a punti
interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata
da paese che non è membro dell'Unione Europea ovvero di patente comunitaria il
cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia
chiesto il riconoscimento della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di
contestazione dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio secondo le
modalità e per le finalità indicate nel successivo punto 8.
2.1.Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla
guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente,
conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la
perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un'autovettura o di un motociclo
o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato
con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare
di patente di guida.
2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni
della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse
che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni
fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla
massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si
applica quando una delle violazioni commesse comporta l'applicazione della
sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest'ultimo
caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di
tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
2. 3. Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a
quella prevista nella tabella allegata all'art. 126-bis CdS, quando è commessa
da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della
patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida
rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in
possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio
ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del
proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis
dell'art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento
contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto
dalla tabella allegata all'art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo
restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15
punti.
2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state modificate in
modo significativo molte voci della tabella allegata all'art. 126-bis CdS. Allo
scopo di fornire un'interpretazione univoca, con nota allegata alla presente
(all. 2), si forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire
l'esatto ambito applicativo della decurtazione di punti per alcune violazioni.
3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento
della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione
di punteggio riguarda il proprietario del veicolo - se titolare di patente di
guida - al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale
di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente
alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di
fornire le informazioni richieste, in caso di omissione delle informazioni entro
il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di
risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico
del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti all'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona
giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento
dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale,
tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di
fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al
conducente. In questi casi l'art. 126-bis CdS impone all'organo di polizia
stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere
all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180 comma 8 CdS. La
stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non
consentano di risalire all'identità del conducente.
4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore
che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la
relativa annotazione nel verbale di contestazione con l'indicazione del
punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione
dell'art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti". Qualora con un
solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di
punteggio, per ciascuna di esse l'entità dei punti previsti dovrà essere
indicata separatamente.
Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al precedente
punto 2.2, fermo restando l'indicazione dell'entità della decurtazione prevista
per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il punteggio massimo
effettivamente decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul verbale, dopo
l'indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata la seguente
dizione "Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis
dell'art. 126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione di 15
punti".
Per l'art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è
richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione, non
sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà
notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai
sensi dell'articolo 196 CdS, con l'invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla
notificazione, l'identità del conducente, al quale il verbale di contestazione
sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può
essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell'art. ..... CdS
determina la decurtazione di n. .... punti che verrà posta a carico della S.V.,
in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione
del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione
sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità ed i dati della patente
di guida di colui che, al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo".
Quando il proprietario non è persona fisica, invece, l'intimazione potrà avere
il seguente tenore "La violazione dell'art. ..... CdS determina la decurtazione
di n. .... punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di
patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava
alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale
con l'avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell'art.126-bis
comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180 comma
8 CdS.".
Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio
del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di
contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già
raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è
stata raddoppiata perché la S.V è munita di patente da meno di 3 anni" ovvero,
quando trattasi di verbale notificato al proprietario: "La decurtazione prevista
dal presente verbale sarà raddoppiati qualora il responsabile risulti titolare
di patente di guida da meno di 3 anni".
5. Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l'organo da cui
dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, deve dare notizia dell'accertamento delle violazioni
che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di
Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di
Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all'art.383, comma 3
del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia
stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per
la proposizione dei medesimi.
Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del
verbale in assenza di comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta o
della presentazione del ricorso al prefetto di cui all'art. 203 CdS o di quello
al giudice di pace di cui all'art.204-bis CdS, l'ufficio competente, entro 30
giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all'Archivio
nazionale degli abilitati alla guida.
Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del
conducente o dell'obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi
amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203,
204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l'esito dei procedimenti
amministrativi o giurisdizionali stessi, l'ufficio da cui dipende l'organo
accertatore non deve disporre l'inoltro della citata comunicazione all'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per
la comunicazione all'anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui
l'ufficio o il comando da cui dipende l'accertatore riceve notizia dell'esito
dei ricorsi.
Qualora, successivamente all'inserimento della decurtazione nell'Archivio
nazionale degli abilitati alla guida, risulti l'esperimento di gravami
amministrativi o giurisdizionali, l'organo accertatore provvederà allo storno
del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che
hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all'Anagrafe
deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello
stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per
alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta,
mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio
amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione
deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le
modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare
l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di
cui all'art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente
attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporto (indirizzo web
www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).
6. Recupero dei punti sottratti.
Secondo il comma 5 dell'art.126-bis, nell'ipotesi di perdita parziale del
punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a
decorrere dall'ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione,
determina l'attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il
titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni
determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In
entrambi i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale o per
l'attribuzione del credito è l'assenza di violazioni accertate nel periodo di
riferimento e, quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti
qualora, successivamente all'attribuzione, venga comunicata una violazione
accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile
non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha
previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle
autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all'interessato di recuperare 6 punti,
elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici
corsi di aggiornamento.
7. Sospensione della patente a seguito dell'obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il
D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall'art.201, c.3, CdS il provvedimento
di revisione della patente. Qualora l'interessato non si sottoponga agli
accertamenti dell'idoneità tecnica prescritti dall'art.128 CdS entro i 30 giorni
successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui
all'art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento,
rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .
8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell'art. 6-ter della legge di conversione del
decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei
confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente
rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a
punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le
norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti
tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall'art. 126-bis CdS
per l'analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle
equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della
patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della
circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non
può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può
circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3
anni, non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S
venga attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando
l'obbligo di riportare l'annotazione sul verbale della decurtazione del
punteggio, non si procederà alla trasmissione delle violazioni all'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti
di stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del
punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione,
appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta
banca-dati, di cui si fa riserva di fornire tempestiva notizia.
9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare
l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12 CdS.
Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione per via telematica, il
CEPS di Settebagni operando in modo automatico direttamente sul verbale
trasmesso al CEPS senza necessità di interventi da parte delle Sezioni mentre,
per gli altri organi di polizia stradale, sono in corso di attivazione analoghe
procedure informatiche.
Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra e per consentire
comunque l'avvio del nuovo sistema nel rispetto dei tempi previsti dalle
disposizioni dell'art.126-bis CdS, gli organi di polizia stradale sprovvisti di
collegamenti telematici con il D.T.T.S.I.S potranno avvalersi della
collaborazione degli Uffici della Polizia Stradale. Perciò, fino a quando non
verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo, le Sezioni Polizia Stradale,
previe dirette intese con i comandi o con gli uffici interessati,
compatibilmente alle esigenze interne di gestione ed alla disponibilità
effettiva di spazi e dispositivi informatici, nel rispetto della riservatezza
d'ufficio imposta dalla natura dei dati trattati, consentiranno ad operatori di
quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con
il D.T.T.S.I.S. di effettuare l'inserimento degli elementi essenziali della
comunicazione relativa alla decurtazione del punteggio utilizzando una
postazione di lavoro disponibile presso gli uffici verbali.
L'inserimento, che sarà curato interamente sotto la diretta responsabilità degli
operatori predetti, sarà effettuato attraverso la procedura di collegamento con
il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel portale di accesso del CEPS di
Settebagni, secondo le modalità e procedure indicate nelle istruzioni operative
dettate dallo stesso D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse istruzioni,
il comando o l'ufficio a cui appartiene l'operatore addetto all'inserimento,
provvederà preventivamente a registrarsi ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA