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http://difensore.it/home.htm

                    Il Giudice di pace di Parma ridimezza la sanzione inflitta dal Prefetto

 

Giudice di Pace di Parma  sent.N°87 del 25/01/2001

Va dato merito all'interesssante sito  http://digilander.iol.it/sulpmemiliaromagna/febbraio_2001.htm che ha posto in evidenza  questa sentenza ,anche se non mi piace

a dir la verità  il collegamento usato "Sentenza favorevole alla polizia".

Per amor di completezza devo dire che  chiaramente non condivido il voler soprassedere su quanto affermato dallasent. N°521/2000 del Trib. Di Novara,

"l’uso discrezionale dei diversi apparecchi di rilevamento della velocità non deve ritorcersi a danno dei cittadini e del loro diritto di difesa. Quindi, l’impossibilità della contestazione immediata non può essere legittimamente motivata con il tipo di apparecchio adoperato.

Ho avuto già modo di sostenere tale tesi  e di esprimere la mia gioia  nel  leggere la innovativa sentenza del Tribunale di Novara.

Vedi la mia guida alle multe.

A questo proposito voglio solo osservare che il Giudice di pace di Parma  NON PUO' affermare essere salvo il principio di difesa  solo perchè  sulla premessa:

"..è da ritenere accertato che il ricorrente Cellie Antonio, nella circostanza di tempo e di luogo di cui al verbale n. 11069X/2000, della Polizia Municipale di Parma, circolava, con l’autovettura targata BE 248 EG, alla velocità di 70 Km/h, superando di 20 Km/h la velocità massima consentita (limite 50 Km/h) nel tratto di strada percorso.

Altrettanto pacifico che l’auto era quella indicata nel verbale risultando nella foto chiaramente leggibile la targa BE 248 EG."

Afferma:

"L’obbligo della immediata contestazione è stabilito a tutela del diritto di difesa del supposto trasgressore, che in tale modo può fare valere le sue ragioni, oltre ad evitare frequenti errori nella registrazione dei numeri di targa.

Nel caso che ci occupa non è risultato frustrato tale diritto di difesa, posto che la Polizia Municipale ha notificato nei termini prescritti dalla legge il verbale relativo alla commessa infrazione non potuta immediatamente contestare per le ragioni spiegate."

Mi preme qui solo ripetere che non può essere lasciata nella discrezionalità dell'amministrazione  lo scegliersi il posto e lo strumento giusto proprio per affermare la solita  generica frase da modell per sanare la mancata contestazione immediata ,la quale come abbiamo sempre detto è importante ai fini della salvaguardia del principio  del diritto di difesa ,la quale difesa non va vista   a posteriori

COME SI  FA AD AFFERMARE  che sarebbe stato lo stesso ove il sospetto trasgressore fosse stato avvisato subito?

Il giudice dice :" è rimasto accertato..... è pacifico..."

La difesa dell'automobilista non è statamessa in grado di accertare  un bel niente..manca il contraddittorio.

La certezza  e comunque la "pacificità" può essere sostenuta solo in presenza del contraddittorio da svolgersi" IN IMMEDIATEZZA DEI FATTI"

COME FACCIO A PROVARE dopo 150 gg che non avevo superato il limite di

velocità e che, anche se la targa dell'auto è la mia ,non sia stata un'altra autovettura a far scattare  lo strumento.

A parte il fatto che ,dopo tanto tempo ,non posso andarmi a ricordare a chi avevo dato l'auto .

Fatte queste dovute precisazioni

vado subito ad evidenziare

l'IMPORTANZA DI QUESTA SENTENZA

Il Prefetto ,come vuole la legge,raddoppia la sanzione  nel caso di rigetto del ricorso.

Mi giungono molte emails che evidenziano il timore di effettuare ricorso

per la "minaccia" del raddoppio della pena.

In questo modo non si favorisce la Giustizia  perchè la persona buona che non vuole grattacapi e che NON VUOLE AGGIUNGERE  all'ingiusto procedimento la beffa del raddoppio e il pagamento delle spese paga una sanzione ingiusta.

Pagare una sanzione ingiusta è un grave colpo alla Giustizia.

Mentre vengono ammessi al gratuito patrocinio persone a volte indegne,

le persone oneste vengono ricattate con la paura di pagare ulteriori spese e

di vedersi raddoppiare la pena.

Ritengo sia lontana dalla nostra CIVILTA' Giuridica

la" reformatio in pejus"

Con questa possibilità di PEGGIORARE LE COSE si fa un passo indietro.

Un popolo si dice civile quando  un qualsiasi consociato viene aiutato

e stimolato a dire la sua.

Il voler frenare in questo modo l'uso dei ricorsi(vedi anche questo mio intervento) è tappare la bocca al cittadino..è dare un duro

colpo al "diritto di difesa" che non può essere compromesso dalla paura del

raddoppio della pena.

E questa paura è sostanziale atteso che non posso più fidarmi delle sentenze

pregresse(fra l'altro   il provvedimento salvabanche docet) perchè può la Giurisprudenza cambiare  e perchè può il mio giudice naturale pensarla diversamente dalla maggioranza dei giudici.

Cioè ,parliamoci chiaro,ci sono automobilisti fortunati e altri sfortunati

La punizione dipende dal tipo di strumento adoperato ,dalla efficienza della

amministrazione (anche se per tale attività non si evidenzia lentezza burocratica  pur non essendo sanzionata l'annullamento della sanzione per prescrizione) e dal giudice:Il  citato SULPM

  http://digilander.iol.it/sulpmemiliaromagna/febbraio_2001.htm

parla di "SENTENZA FAVOREVOLE ALLA POLIZIA "

il che vuol dire che ci sono anche le sentenze favorevoli al cittadino .

Io amo le sentenze favorevoli alla GIUSTIZIA!

E per avere una giustizia giusta  bisogna dare il diritto di parola  :

il ricorso è un mezzo che può far notare errori,ingiustizie,prevaricazioni,

esprimere opinioni,interpretazioni ecc e come tale può rivelarsi

un'ottimo strumento per tutta la collettività che

potrà giovarsi  delle idee espresse  in quel ricorso

facendo così   diventare  la Giustizia più giusta.

Questa sentenza quindi ha un respiro molto più ampio

che non resta chiuso   nell'ambito dei ricorsi

legati ad autovelox,telelaser,velomatic ecc:

solleva due problemi di grande attualità anche se tutti fanno finta di non accorgersene.

Con la scusa di accelerare il corso della giustizia si cerca di far passare

principi che rendono più vulnerabile la giustizia stessa:molti sono coloro

che vogliono ridurre i gradi di giudizio e comunque limitare gli effetti

positivi che l'appello potrebbe portare al cittadino indagato

Mi è capitato in questi giorni una sentenza della Cassazione (non ho i dati

perchè lì per lì non le   ho dato molto peso: appena li avrò li citerò) che si è occupato di questa controversia

Il cittadino fa ricorso contro una sospensione di patente e la prefettura resiste

sostenendo che oramai la sentenze sarebbe INUTILITER  DATA per mancanza di interesse atteso che la sanzione è stata già scontata.

Chiaramente la cassazione ha ritenuto l'interesse del cittadino  all'accertamento

della verità.

Non sempre le sentenze a seguito appello riescono a porre rimedio completamente alle ingiustizie e ai danni   sofferti dal cittadino.

Che vogliamo fare :facciamo espiare la pena al cittadino e poi lo dichiariamo

innocente in appello?

E'  evidente che una volta che ho pagato la mia sanzione (

può essere una qualsiasi   e in qualsiasi campo ad esempio:

a seguito procedimento disciplinare vengo sospeso per un giorno dalla mia attività di dipendente pubblico: ho   ancora la carica di andare dal Giudice di lavoro?)si affievolisce la voglia di ricorrere.

Ma il guaio è che rinuncia proprio la persona più indifesa ,più debole e più buona !

Chi ha soldi e tempo  da spendere quasi quasi ci prova pure gusto  ad appellarsi

Ecco quindi che la sentenza citata sgombra il campo dallo spauracchio del

raddoppio della pena e in questo crea un precedente  destinato a dare

un grosso contributo alla civiltà giuridica.

La sentenza solleva un altro problema ancora più rilevante ma proprio per questo lungo nella trattazione.

Per soddisfare la vostra curiosità  ne faccio solo un accenno ,rinviandovi alla "continua" che troverete fra giorni.

Il problema è:fino a che punto il Giudice di pace nel giudicare può disattendere la legge ?

Nel giudicare i provvedimenti di un funzionario (nel caso di specie :Prefetto)

può usare "EQUITA'"?

E ancora:Se il Giudice di Pace può decidere sulla misura della pena  ,

cosa può fare in ordine alla pena acessoria ?

Come si vede la Sentenza   ha un'ampia portata

Ecco la Sentenza del Giudice di Pace di Parma

Come dicevo  a risentirci anche a seguito dell'intervento dei giuristi

che potranno contattarmi qui:   enzoiapichino@tin.it

                                                          Guida alle multe

Avv. V.Iapichino

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