Codice della strada IL DIFENSORE
In sintesi ricordiamo che :
Guida
alle multe

| Art.del CDS | azione |
scadenza | oltre scadenza |
| 202 | pagamento minimo | 60gg | si raddoppia |
| 201 | notifica dall'accertamento | 150gg | Mancanza requisito di legittimità |
| 203 204 bis |
ricorso al Prefetto ricorso al Giudice di Pace |
60 gg dalla data di contestazione o notif 60gg come sopra |
il verbale diventa esecutivo pena:metà del massimo |
| 203 | trasmissione del ricorso dal Prefetto
all'ufficio accertatore trasmissione ricorso con deduzioni da parte resp.ufficio accertatore |
30gg 60gg |
requisito di legittimità |
| 204 | decisione del prefetto | 120gg più i 30gg più i 60 di cui
sopra* vedi circolare giù |
il ricorso si intende accolto ordinanza prefettizia nulla* |
| 204 N°2 | notifica ingiunzione | entro 150 gg dall'adozione vedi circolare |
ordinanza pref.nulla(a mio avviso) |
| 205 | opposizione all'ordinana-rigetto del prefetto | entro 30 gg al giudice di pace |
6 agosto 2003 (M/2413-1) che tra l'altro:"
La norma, in particolare, considera detti termini cumulabili ai fini del computo finale. A detto termine si aggiunge quello prescritto dall'art. 204 C.d.S., a proposito della notifica dell'ordinanza ingiunzione entro centocinquanta giorni dalla sua adozione. Il mancato rispetto di uno solo dei termini previsti costituisce una violazione di legge che comporta l'archiviazione degli atti.
Invece, la conclusione della singola fase endoprocedimentale prima della scadenza del relativo termine, non sembra consentire l'utilizzazione del periodo residuo a vantaggio del computo finale del procedimento. "
E ancora"
Tale mancata previsione, non può comportare la generalizzata applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 204 C.d.S. agli altri procedimenti sanzionatori, pure previsti dallo stesso Codice della Strada, in quanto, in assenza di un'espressa previsione - si applicano, ai sensi dell'art. 194 C.d.S., le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (la quale regola la durata del procedimento sanzionatorio in base all'art. 28).
In ogni caso, è prevista la possibilità di interruzione del termine di adozione dell'ordinanza quando l'interessato richieda l'audizione personale. "