Fatto
Il giudice di pace di Chiaromonte, con
sentenza n. 167/03, pubblicata in data
27.11.03, ha accolto l'opposizione
proposta dal S. V. avverso il verbale di
contravvenzione n. 238/03 elevato dalla
Polizia Municipale di Senise per la
violazione dell'art. 142 C.d.S. (eccesso
di velocità) sul rilievo che sulla
strada ove l'infrazione è stata
accertata, a mezzo di apparecchiatura
cd.
autovelox, non era stato apposto il
cartello di preavviso del
controllo
elettronico.
Avverso detta sentenza ha proposto
ricorso per Cassazione il Comune di
Senise con unico motivo. Non ha svolto
attività difensiva l'intimato. E' stata
disposta la trattazione del ricorso in
camera di consiglio ai sensi dell'art.
375 c.p.c., comma 2.
Diritto
1. Nell'unico motivo il Comune
ricorrente sostiene che l'obbligo da
dare agli automobilisti preavviso della
misurazione elettronica della velocità
sussiste solo per le strade principali
di cui all'art. 2 C.d.S., lett. A) e B)
e non per le strade secondarie, come
quella in l'infrazione contestata è
stata accertata (S.S. 653 Sinnica).
2. La censura è manifestamente
infondata.
2.a. Sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui al D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2,
lett. A e B, gli organi di Polizia
Stradale di cui all'art. 12, comma 1,
del medesimo decreto legislativo,
secondo le direttive fornite dal
Ministeri dell'Interno, sentito il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici
di
controllo del
traffico, di cui viene data informazione
agli automobilisti, finalizzati a
rilevamento a distanza delle violazioni
alle norme di comportamento di cui
all'art. 142 C.d.S. e art. 148 C.d.S.. I
predetti dispositivi o mezzi tecnici di
controllo
possono essere altresì utilizzati o
installati sulle strade di cui all'art.
2 citato decreto legislativo, comma 2,
lettere C e D, ovvero su singoli tratti
di esse, individuati con apposito
decreto del Prefetto, ai sensi del comma
2.
3. Orbene, la lettura data dal giudice
di pace alla L. n. 168 del 2002, art. 4
deve ritenersi assolutamente corretta.
3.a. La norma che consente, nella
seconda parte del comma 1, di installare
dispositivi di
controllo
anche sulle strade del tipo "C" e "D"
(di cui all'art. 2 C.d.S.), non esonera
l'Ente proprietario della strada dal
dare, agli automobilisti che le
percorrono, preventiva informazione
della presenza di strumenti elettronici
di rilevamento della velocità, sia
perchè la lettura sistematica e corretta
della norma impone di ritenere la
sussistenza dell'obbligo di informare
gli utenti ogni volta che siano
installati dispositivi e mezzi tecnici
di
controllo del
loro comportamento alla guida, come si
ricava dal dato letterale e dall'uso
dell'avverbio "altresi" collocato alla
fine del comma primo del citato art. 4,
sia perchè non vi è una ratio che
giustifichi il preteso esonero
dall'obbligo in parola sulla strade del
tipo "C" e "D" e la diversità di
trattamento degli automobilisti che le
percorrono, atteso che la ratio della
preventiva informazione, unica in
entrambe le ipotesi, si rinviene
nell'obbligo di civile trasparenza
gravante sulla P.A., il cui potere
sanzionatorio in materia di circolazione
stradale non è tanto ispirato
dall'intento della sorpresa ingannevole
dell'automobilista indisciplinato, in un
logica patrimoniale captatoria, quanto
da uno scopo di tutela della sicurezza
stradale e di riduzione dei costi
economici, sociali ed ambientali
derivanti dal traffico veicolare, nonchè
di fluidità delle circolazione, anche
mediante l'utilizzo di nuova tecnologie,
come è reso palese dal testo della L. 22
marzo 2001, n. 85, art. 2, di delega al
governo per la revisione del nuovo
codice della strada.
4. Dal testo normativo, inoltre, risulta
chiaro che la violazione dell'obbligo di
informazione incide sulla legittimità
della installazione degli strumenti di
rilevazione elettronica delle velocità
e, quindi, dell'accertamento
dell'infrazione quando esso avviene, con
modalità derogatorie delle disciplina
comune.
5. Il Comune ricorrente, del resto, non
censura con specifiche argomentazioni,
siffatta conclusione implicitamente
raggiunta dal giudice di pace e posta a
premessa logica dell'accoglimento
dell'opposizione.
6. In conclusione, il ricorso deve
essere rigettato, senza pronunzia sulle
spese, in mancanza di attività difensiva
dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il
ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre
2006