Legge 12 giugno 2003, n.134
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003

Modifiche  al  codice  di procedura penale in materia di applicazione
della pena su richiesta delle parti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti:
  «1.  L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva  o  di  una  pena  pecuniaria, diminuita fino a un terzo,
ovvero  di  una  pena  detentiva  quando  questa,  tenuto conto delle
circostanze  e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli
o congiunti a pena pecuniaria.
  1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali  e  per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli
o congiunti a pena pecuniaria».

Art. 2.
1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena
irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a
pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese
del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo
la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e'
equiparata a una pronuncia di condanna»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato e' estinto» sono
inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva
non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

 Art. 3.
   1.  Al  comma  1  dell'articolo 629 del codice di procedura penale,
 dopo  le  parole:  «delle  sentenze  di  condanna»  sono  inserite le
 seguenti:  «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma
 2,». Art. 4.
  1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  il  primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti
dai seguenti:
  «Il  giudice,  nel  pronunciare  la  sentenza  di  condanna, quando
ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il
limite  di  due  anni,  puo'  sostituire  tale  pena con quella della
semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite
di  un  anno,  puo'  sostituirla  anche  con la liberta' controllata;
quando  ritiene  di  doverla determinare entro il limite di sei mesi,
puo'  sostituirla  altresi'  con  la  pena  pecuniaria  della  specie
corrispondente.
  La  sostituzione  della  pena  detentiva ha luogo secondo i criteri
indicati  dall'articolo  57.  Per  determinare l'ammontare della pena
pecuniaria  il  giudice individua il valore giornaliero al quale puo'
essere  assoggettato  l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena
detentiva.  Nella  determinazione dell'ammontare di cui al precedente
periodo   il   giudice   tiene   conto  della  condi-zione  economica
complessiva  dell'imputato  e  del  suo  nucleo  familiare. Il valore
giornaliero   non   puo'   essere   inferiore   alla  somma  indicata
dall'articolo  135  del  codice  penale  e non puo' superare di dieci
volte  tale  ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la
pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale»;
    b)  al  primo  comma  dell'articolo 59 le parole: «due anni» sono
sostituite dalle seguenti parole: «tre anni»;
    c) l'articolo 60 e' abrogato.

Art. 5.
  1.  L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il
pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro
partecipazione,  possono  formulare  la richiesta di cui all'articolo
444  del  codice  di procedura penale, come modificato dalla presente
legge,  anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali,
alla  data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso
il  termine  previsto  dall'articolo  446,  comma  1,  del  codice di
procedura  penale, e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale
richiesta,  ma  vi  sia  stato  il  dissenso  da  parte  del pubblico
ministero  o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e
sempre  che  la  nuova  richiesta non costituisca mera riproposizione
della precedente.
  2.  Su  richiesta  dell'imputato  il dibattimento e' sospeso per un
periodo   non   inferiore   a   quarantacinque   giorni  per valutare
l'opportunita'  della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i
termini di prescrizione e di custodia cautelare.
  3.   Le   disposizioni   dell'articolo  4  si  applicano  anche  ai
procedimenti  in  corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione
puo' applicare direttamente le sanzioni sostitutive.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato