Legge 12 giugno 2003, n.134
Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti:
«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo,
ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle
circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli
o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli
o congiunti a pena pecuniaria».
Art. 2.
1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena
irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a
pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese
del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 del codice penale.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo
la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e'
equiparata a una pronuncia di condanna»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato e' estinto» sono
inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva
non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale,
dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le
seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma
2,». Art. 4.
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti
dai seguenti:
«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando
ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il
limite di due anni, puo' sostituire tale pena con quella della
semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite
di un anno, puo' sostituirla anche con la liberta' controllata;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi,
puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie
corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri
indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena
pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale puo'
essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena
detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente
periodo il giudice tiene conto della condi-zione economica
complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore
giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata
dall'articolo 135 del codice penale e non puo' superare di dieci
volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la
pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale»;
b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: «due anni» sono
sostituite dalle seguenti parole: «tre anni»;
c) l'articolo 60 e' abrogato.
Art. 5.
1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il
pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro
partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo
444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso
il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di
procedura penale, e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale
richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico
ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e
sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione
della precedente.
2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare
l'opportunita' della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i
termini di prescrizione e di custodia cautelare.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai
procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione
puo' applicare direttamente le sanzioni sostitutive.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato