Con la
Legge 12 giugno 2003, n.134
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003
viene ampliata la possibilità della pena a richiesta delle parti(cd patteggiamento) art.444cpp. ed aumentano i casi a cui è possibile applicare la sostituzione della pena detentiva (pena alternativa).Infatti il limite di due anni relativo alla pena applicabile in concreto passa a 5 anni con esclusione (di detta elevazione )per i delitti di mafia, stupefacenti, terrorismo e sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi da chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale e per tendenza, o quanto viene contestata la recidiva reiterata.La nuova normativa vale anche per i procedimenti in corso e consente la riproposizione del patteggiamento in caso di precedente rifiuto in costanza della vecchia normativa .La nuova normativa non estende però i benefici connessi al patteggiamento e precisamente :non pagamento delle spese del procedimento, non applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, estinzione del reato in caso di mancata recidiva specifica che vengono limitati ad una pena massima irrogata di due anni.Una importante novità consiste nel fatto che anche una sentenza patteggiata potrà essere soggetta a revisione.Infine la la legge 12/6/2003 n 134 raddoppia i limiti per poter usufruire della sostituzione di pena.V'è da dire che per la determinazione dell'ammontare della pena pecuniare viena lasciata una certa discrezionalità al giudice che dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'imputato e del rispettivo nucleo familiare