Cancellazione protesti
Legge 18 agosto 2000, n. 235
Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
(G.U. 28 agosto 2000, n. 200)
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono
trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei
protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni
bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con
l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le
dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il
quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del
domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente
riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del
nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le
statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".
Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del
protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente
agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per
il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del
proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.
480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne
l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla
presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della
dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del
diritto di cui al comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri
di aver subíto levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente,
nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di
credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede
sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della
stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della
sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il presidente accoglie
l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua
personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque
giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei
dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In
caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il
termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria
ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il
debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di
cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire 15.000 per
il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati".
2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente legge, è
allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente legge.
Art. 3.
1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la
cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di
cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del
protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".
Art. 4.
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis
del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto
levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai
sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o
dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale
cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal
seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n.
77, sono abrogati".
Art. 5.
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis
del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 4 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo
17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è effettuata, fino alla data di operatività del
registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima
legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ANNESSO
(v. articolo 2, comma 2)
"ALLEGATO (v. articolo 4)
MODELLO DI ISTANZA
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ............................................
Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni
Il sottoscritto
..
......................................
nato a
.....
il
.
.
residente in
...................................in via-piazza
....
.
..codice
fiscale n.
..
PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a
firma dell'istante:
1. Importo lire
. scadenza
data del protesto
. notaio
...
2. Importo lire
. scadenza
data del protesto
. notaio
...
3. Importo lire
. scadenza
data del protesto
. notaio
...
4. Importo lire
. scadenza
data del protesto
. notaio
...
che in data
il sottoscritto ha adempiuto al
pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come
dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati
CHIEDE
la cancellazione del proprio nome dal registro
informatico dei protesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e
successive modificazioni.
data
......
.
firma............................................................ ".